2003/675/EC: Commission decision of 30 October 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution and COMP/36.321 Omega — Nintendo) (Text with EEA relevance.)(notified under document number C(2002) 4072)

Published date08 October 2003
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 255, 08 de octubre de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 255, 08 octobre 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 255, 08 ottobre 2003
32003D0675

2003/675/CE: Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2002, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (Testo rilevante ai fini del SEE.)[notificata con il numero C(2002) 4072]

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 08/10/2003 pag. 0033 - 0100


Decisione della Commissione

del 30 ottobre 2002

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega - Nintendo)

[notificata con il numero C(2002) 4072]

(I testi in lingua inglese, portoghese, greca, tedesca, italiana e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003(2), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la denuncia presentata da Omega Electro BV il 28 novembre 1996 in cui si sosteneva che Nintendo Netherlands BV e Nintendo UK Ltd avevano violato gli articoli 81 e 82 del trattato e si chiedeva alla Commissione di porre fine alla violazione e di imporre le ammende da essa giudicate appropriate,

vista la decisione della Commissione del 25 aprile 2000 di avviare un procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato alle imprese interessate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE, la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in merito agli addebiti mossi dalla Commissione(3),

vista la relazione finale del consigliere auditore relativa al caso di specie(4),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

1. I FATTI

1.1. Le parti del procedimento

(1) Nella presente decisione si farà riferimento alle parti come segue: nella parte di descrizione dei fatti saranno indicati gli autori della violazione, nella valutazione giuridica si farà riferimento ai destinatari effettivi della presente decisione.

1.1.1. Il gruppo di imprese Nintendo

(2) La capogruppo del gruppo di imprese Nintendo è Nintendo Corporation Ltd ("NCL"), un'impresa quotata in borsa con sede a Kyoto in Giappone. Le attività di Nintendo nel SEE sono svolte dalle seguenti controllate al 100 %(5):

- Nintendo of Europe GmbH ("NOE"). NOE è la principale controllata di Nintendo con sede nel SEE. Essa coordinava determinate pratiche commerciali di Nintendo in Europa ed era distributore esclusivo per la Germania, almeno dal gennaio 1991(6) al 31 dicembre 1997,

- Nintendo of America Inc ("NOA"); benché non distribuisca essa stessa i prodotti Nintendo nel SEE, era anche responsabile del coordinamento di alcune delle pratiche commerciali di Nintendo in Europa nel periodo rilevante ai fini della presente decisione,

- Nintendo Netherlands BV ("NN"). NN è stata distributore esclusivo per i Paesi Bassi almeno dal 1o gennaio 1993(7) al 31 dicembre 1997. Attualmente tale impresa è denominata Nintendo Benelux BV,

- Nintendo France SARL ("NF"). NF è stata distributore esclusivo per la Francia almeno dal 31 dicembre 1992(8) al 31 dicembre 1997,

- Nintendo España SA ("NE"). NE è stata distributore esclusivo per la Spagna almeno dal 1o gennaio 1994(9) al 31 dicembre 1997,

- Nintendo Belgium SPRL ("NB"); è stata distributore esclusivo per il Belgio e il Lussemburgo almeno dal 1o gennaio 1994 all'aprile 1997(10),

- Nintendo UK Ltd ("NUK"); è stata distributore esclusivo per il Regno Unito e l'Irlanda almeno dal marzo 1993 al 4 agosto 1995(11).

(3) Il termine "Nintendo" può riferirsi a una qualsiasi delle imprese del gruppo Nintendo o a tutte.

1.1.2. I distributori indipendenti di Nintendo

(4) Per gli altri territori Nintendo aveva nominato distributori esclusivi indipendenti.

(5) THE Games Ltd (in appresso "THE"), una divisione commerciale di John Menzies Distribution Limited che è una società controllata interamente da John Menzies Plc, è stata nominata nell'agosto 1995 distributore esclusivo indipendente per il Regno Unito e l'Irlanda dopo che NUK aveva cessato di svolgere tale funzione (nel prosieguo tali imprese sono designate congiuntamente con il termine "THE". THE è rimasta il distributore esclusivo di Nintendo in questo territorio almeno fino al 31 dicembre 1997.

(6) Chaves Feist & Cia LDA, denominata in seguito Soc. Rep. Concentra LDA, e dal settembre del 2001 Concentra-Produtos para Crianças SA (in appresso "Concentra"), è stata il distributore esclusivo di Nintendo per il Portogallo almeno dal 14 maggio 1991 al 31 dicembre 1997(12).

(7) Linea GIG SpA (in appresso "Linea") è stata il distributore esclusivo di Nintendo per l'Italia almeno dal 1o ottobre 1992(13) al 31 dicembre 1997.

(8) Bergsala AB (in appresso "Bergsala") è stata il distributore esclusivo di Nintendo per la Svezia dal 1981 e dal 1986 anche per Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda(14).

(9) Itochu Hellas EPE (menzionata spesso nella corrispondenza con la denominazione Itochu Hellas Ltd) è stata distributore esclusivo di Nintendo in Grecia almeno dal 14 maggio 1991 al febbraio 1997. Tutte le quote di Itochu Hellas EPE sono state sempre detenute da Itochu Corporation o da controllate di Itochu Corporation interamente di sua proprietà(15). Itochu Hellas EPE è quindi in ultima istanza una controllata di Itochu Corporation interamente di sua proprietà (in appresso "Itochu"). La sede centrale di Itochu Corporation è in Giappone a Tokyo.

(10) Nortec AE (in appresso "Nortec") è stata il distributore esclusivo di Nintendo per la Grecia dopo Itochu almeno dal 4 aprile 1997 al 31 dicembre 1997(16).

(11) CD-Contact Data GmbH è stata il distributore esclusivo di Nintendo per il Belgio e il Lussemburgo almeno dall'aprile 1997 al 31 dicembre 1997. A tal fine essa ha costituito una controllata interamente di sua proprietà, Contact Data Belgium NV, per la distribuzione dei prodotti in tale territorio(17) (in appresso "Contact").

(12) Il 29 settembre 1998, Activision Inc, un'impresa costituita secondo il diritto dello Stato del Delaware (Stati Uniti), ha acquisito il controllo di CD-Contact Data GmbH acquistandone tutte le quote.

(13) Successivamente, il 9 giugno 1999, CD-Contact Data GmbH ha costituito una controllata interamente di sua proprietà denominata CD Contact data BV avente sede nei Paesi Bassi. Tutte le quote di Contact Data Belgium NV, precedentemente detenute da CD-Contact Data GmbH, sono state quindi trasferite a questa impresa di nuova costituzione. CD-Contact Data GmbH continua ad esistere come società holding(18).

1.1.3. Omega

(14) Omega Electro BV (in appresso "Omega") è un'impresa con sede nei Paesi Bassi che svolge attività di importazione e vendita di giochi elettronici. Il 26 novembre 1996 essa ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 17 che riguardava in particolare la distribuzione delle cartucce di videogiochi e delle console Nintendo e in cui si sosteneva, tra l'altro, che Nintendo ostacolava il commercio parallelo nei Paesi Bassi e applicava un sistema di prezzi imposti.

1.2. I mercati del prodotto rilevanti

(15) Il presente caso riguarda le console per videogiochi e i videogiochi o cartucce di giochi con cui gli utilizzatori giocano su uno schermo.

(16) Nella corrispondenza delle parti il termine "hardware" viene usato spesso come sinonimo di "console per videogiochi". Nella presente decisione il termine "console per videogiochi" viene utilizzato sistematicamente tranne che nelle citazioni dirette. Analogamente nella corrispondenza delle parti il termine "software" viene usato spesso come sinonimo di "cartuccia di giochi". Nella presente decisione il termine "cartuccia di giochi" viene utilizzato sistematicamente tranne che nelle citazioni dirette.

(17) Nel periodo in cui si è verificata l'infrazione Nintendo produceva svariati tipi di console per videogiochi (cfr. la tabella 1) e di cartucce di giochi da utilizzare con tali console. In appresso essi vengono denominati complessivamente "i prodotti"(19).

1.2.1. Le console per videogiochi

(18) Le console per videogiochi sono strumenti elettronici specificatamente progettati per l'utilizzo dei videogiochi. L'interfaccia per l'utente è un semplice "pad" o un "joy stick" che consente all'utilizzatore di controllare i movimenti dei personaggi sullo schermo. È possibile suddividere le console per videogiochi in console fisse e console portatili. Le generazioni di console fisse nel periodo della violazione erano chiamate console a 8 bit, 16 bit, 32 bit e 64 bit in un ordine crescente di prestazioni. I vari tipi di console presenti sul mercato nel periodo rilevante ai fini della presente decisione ed i loro produttori sono indicati nella tabella 1.

TABELLA 1

Le console prodotte dai maggiori produttori di console per videogiochi nel periodo rilevante ai fini della presente decisione

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2.1.1. I personal computer e le console per videogiochi non sono prodotti sostituibili

Il lato della domanda

(19) Analogamente alle console per videogiochi anche sui personal computer (in appresso "PC") possono essere installati dei giochi. Un PC non può tuttavia essere considerato un sostituto di una console fissa o portatile per le seguenti ragioni:

(20) I PC e le console per videogiochi sono destinati alla soddisfazione di necessità diverse dei consumatori:

- i PC sono per definizione...

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