2004/17/EC: Council Decision of 22 December 2003 amending Part V, point 1.4, of the Common Consular Instructions and Part I, point 4.1.2 of the Common Manual as regards inclusion of the requirement to be in possession of travel medical insurance as one of the supporting documents for the grant of a uniform entry visa
Published date | 09 January 2004 |
Date of Signature | 19 March 2004 |
Subject Matter | Free movement of persons,Immigration and asylum policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 5, 09 January 2004 |
2004/17/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2004 pag. 0079 - 0080
Decisione del Consiglio
del 22 dicembre 2003
che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme
(2004/17/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),
visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera(2),
vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,
considerando quanto segue:
(1) Il Consiglio europeo di Tampere ha sottolineato al punto 22 delle sue conclusioni che "dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell'UE nei paesi terzi ...".
(2) Una condizione essenziale per l'attuazione di una politica comune per quanto riguarda il rilascio dei visti è la massima armonizzazione dei presupposti per tale rilascio, in particolare in materia di documenti giustificativi dei mezzi di sostentamento presentati a sostegno delle domande.
(3) È necessario che i richiedenti il visto possano comprovare di disporre, tra i documenti giustificativi che sono tenuti a presentare, di un'assicurazione di viaggio individuale o collettiva che copra le spese che dovessero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero ospedaliero d'urgenza durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen.
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