2004/290/EC: Council Decision of 30 March 2004 authorising Germany to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes

Published date31 March 2004
Subject MatterTaxation,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 94, 31 March 2004
EUR-Lex - 32004D0290 - IT

2004/290/CE: Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004 pag. 0059 - 0060


Decisione del Consiglio

del 30 marzo 2004

che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/290/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con una richiesta presentata sotto forma di due lettere trasmesse alla Commissione, protocollate dal Segretariato generale il 1o settembre 2003 e il 12 novembre 2003, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre tre misure di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE al fine di impedire la frode e l'evasione fiscale.

(2) Nel settore delle imprese edili e delle imprese di pulizia di immobili si sono registrate perdite considerevoli di IVA in quanto l'IVA, pur correttamente fatturata, non veniva versata alle autorità fiscali e il destinatario esercitava il diritto alla deduzione. Gli operatori inadempienti non potevano essere identificati o erano identificati troppo tardi per recuperare l'IVA persa. Il numero di tali casi è aumentato in modo così considerevole da richiedere l'adozione di misure legali. La designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA riguarda solo le imprese che possono esercitare il diritto alla deduzione e non riguarda i privati. Essa si limita inoltre a due settori specifi in cui le perdite in termini di IVA hanno raggiunto una dimensione insostenibile. Una simile deroga è già stata concessa all'Austria con la decisione 2002/880/CE(2).

(3) Le perdite in termini di IVA sono state rilevate anche per le cessioni di beni immobili ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettere g) e...

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