2004/635/EC: Council Decision of 21 April 2004 concerning the conclusion of a Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part

Published date30 September 2004
Subject MatterAssociation Agreement,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 30 September 2004
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30.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304/38

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(2004/635/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 25 giugno 2001, dovrebbe essere approvato.
(2) Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in seguito denominato: l'«accordo di associazione»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni della Comunità europea e lo scambio di lettere acclusi all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2. A norma dell'articolo 75 dell'accordo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, caso per caso, dal Consiglio.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare la notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1) La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza di quest'ultima in data 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35).

(2) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 2.

(3) GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 264.


ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, e LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata «Egitto»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;

DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;

PERSUASI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto,
incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica,
promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale,
promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;
b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati...

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