2004/835/EC: Commission Decision of 3 December 2004 approving plans for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs (notified under document number C(2004) 4544)Text with EEA relevance
Published date | 07 December 2004 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 360, 07 December 2004 |
7.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 360/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2004
che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova
[notificata con il numero C(2004) 4544]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/835/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | Le decisioni 92/139/CEE (2), 92/140/CEE (3), 92/141/CEE (4), 92/281/CEE (5), 92/282/CEE (6), 92/283/CEE (7), 92/342/CEE (8), 92/344/CEE (9), 92/345/CEE (10), 92/379/CEE (11), 92/480/CEE (12), 94/964/CE (13) e 95/141/CE (14) della Commissione approvano i piani di riconoscimento degli stabilimenti presentati da Danimarca, Irlanda, Francia, Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Spagna, Belgio, Italia, Finlandia e Svezia per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. |
(2) | In vista degli sviluppi della situazione nel settore del pollame, la Commissione ha chiesto ai suddetti Stati membri e all’Austria di presentarle i loro nuovi piani con i dovuti aggiornamenti. |
(3) | La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. |
(4) | Detti piani soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e, se attuati correttamente, permettono di conseguire gli obiettivi previsti. |
(5) | Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, occorre approvare con la presente decisione i piani modificati presentati dai primi Stati membri e quelli presentati dagli Stati di nuova adesione e dall’Austria. |
(6) | Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione. |
(7) | Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I piani e i piani modificati per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, presentati dagli Stati membri figuranti in allegato, sono approvati.
Articolo 2
Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE sono abrogate.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
...
To continue reading
Request your trial