2004/835/EC: Commission Decision of 3 December 2004 approving plans for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs (notified under document number C(2004) 4544)Text with EEA relevance

Published date07 December 2004
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 360, 07 December 2004
L_2004360IT.01002801.xml
7.12.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 360/28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2004) 4544]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/835/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 2 e 3,

Considerando lo siguiente:

(1) Le decisioni 92/139/CEE (2), 92/140/CEE (3), 92/141/CEE (4), 92/281/CEE (5), 92/282/CEE (6), 92/283/CEE (7), 92/342/CEE (8), 92/344/CEE (9), 92/345/CEE (10), 92/379/CEE (11), 92/480/CEE (12), 94/964/CE (13) e 95/141/CE (14) della Commissione approvano i piani di riconoscimento degli stabilimenti presentati da Danimarca, Irlanda, Francia, Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Grecia, Spagna, Belgio, Italia, Finlandia e Svezia per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
(2) In vista degli sviluppi della situazione nel settore del pollame, la Commissione ha chiesto ai suddetti Stati membri e all’Austria di presentarle i loro nuovi piani con i dovuti aggiornamenti.
(3) La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.
(4) Detti piani soddisfano i criteri stabiliti dalla direttiva 90/539/CEE e, se attuati correttamente, permettono di conseguire gli obiettivi previsti.
(5) Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, occorre approvare con la presente decisione i piani modificati presentati dai primi Stati membri e quelli presentati dagli Stati di nuova adesione e dall’Austria.
(6) Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE vanno pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani e i piani modificati per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, presentati dagli Stati membri figuranti in allegato, sono approvati.

Articolo 2

Le decisioni 92/139/CEE, 92/140/CEE, 92/141/CEE, 92/281/CEE, 92/282/CEE, 92/283/CEE, 92/342/CEE, 92/344/CEE, 92/345/CEE, 92/379/CEE, 92/480/CEE, 94/964/CE e 95/141/CE sono abrogate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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