2004/870/EC: Council decision of 29 April 2004 concerning the conclusion of the Cooperation Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Pakistan
Published date | 23 December 2004 |
Subject Matter | Development cooperation,Commercial policy,External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 378, 23 December 2004 |
2004/870/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 23/12/2004 pag. 0002 - 0002
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 23/12/2004 pag. 0022 - 0022
20040429
Decisione del Consiglio
del 29 aprile 2004
relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan
(2004/870/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione, [1]
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha negoziato in nome della Comunità un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan.
(2) L'accordo è stato firmato in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
(3) A norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo deve favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio.
(4) Per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 23 dell'accordo.
Articolo 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 16...
To continue reading
Request your trial