2004/917/EC: Council Decision of 5 July 2004 on the existence of an excessive deficit in Greece
Published date | 30 December 2004 |
Subject Matter | Economic policy,Economic and Monetary Union |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 389, 30 December 2004 |
30.12.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 389/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2004
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia
(2004/917/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,
vista la raccomandazione della Commissione,
viste le osservazioni della Grecia,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) | Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. |
(3) | La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo — allegato al trattato — relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (1), stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo. |
(4) | A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sulla Grecia il 24 giugno 2004. La Commissione, visti tutti i fattori significativi considerati nella sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, e visto il parere del Comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, ha concluso nel suo parere del 24 giugno 2004 che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo. |
(5) | L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. |
(6) | La valutazione globale permette di concludere che nel 2003 il disavanzo pubblico in Grecia ha |
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