2005/16/EC: Council Decision of 22 December 2004 amending Decision 2003/631/EC adopting measures concerning Liberia under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement in a case of special urgency

Published date12 January 2005
Date of Signature08 February 2005
Subject MatterAfrican, Caribbean and Pacific States (ACP),External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 12 January 2005
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12.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/12

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica la decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare

(2005/16/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, che è entrato in vigore il 1o aprile 2003, in particolare l’articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/274/CE del Consiglio, del 25 marzo 2002, che conclude la procedura di consultazione avviata con la Liberia ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-CE (2), prevede l’adozione di nuove misure appropriate a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.
(2) La decisione 2003/631/CE del Consiglio, del 25 agosto 2003, che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare (3), prevede l’adozione di nuove misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 97, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato ACP-CE.
(3) L'attuale situazione in Liberia non garantisce ancora il rispetto dei principi democratici, del buon governo e dello Stato di diritto.
(4) È di conseguenza necessario prorogare il periodo di validità delle misure previste nella decisione 2003/631/CE e portare avanti il dialogo politico approfondito con il governo della Liberia,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure di cui all’articolo 1 della decisione 2003/631/CE scadono il 30 giugno 2006. Questa data non preclude eventuali date di scadenza specifiche contenute negli strumenti finanziari contemplati dalla presente decisione.

La lettera che figura nell'allegato della presente decisione è rivolta al ministro degli Affari esteri della Liberia.

Articolo 2

Il risultato delle consultazioni, come spiegato nel progetto di lettera allegato alla decisione 2002/274/CE, rimane impregiudicato.

Articolo 3

La...

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