2006/500/EC: Council Decision of 29 May 2006 on the conclusion by the European Community of the Energy Community Treaty

Published date13 December 2008
Subject MatterAnti-discrimination,Energy
20.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/15

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2006

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia

(2006/500/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, gli articoli 55, 83, 89, 95, 133 e 175, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione del Consiglio del 17 maggio 2004, la Commissione ha negoziato il trattato che istituisce la Comunità dell’energia, in seguito denominato «il trattato della Comunità dell'energia», con la Repubblica di Albania, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica del Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo (in applicazione della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), allo scopo di istituire un'organizzazione per il mercato integrato dell'energia dell'Europa sudorientale.
(2) In data 25 ottobre 2005, a norma della decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005, il trattato della Comunità dell’energia è stato firmato a nome della Comunità.
(3) Il trattato della Comunità dell’energia dispone la creazione di un mercato integrato del gas naturale e dell’energia elettrica nell'Europa sudorientale che darà luogo ad un assetto normativo e commerciale stabile atto ad attirare gli investimenti nelle reti del gas, nella produzione di energia elettrica e nelle reti di trasmissione, di modo che tutte le Parti abbiano accesso ad un approvvigionamento stabile e continuo di gas e di energia elettrica, essenziale allo sviluppo economico e alla stabilità sociale. Il trattato consente la realizzazione di un assetto normativo che assicuri l’efficace funzionamento dei mercati dell’energia nella regione, comprese questioni quali la gestione delle congestioni, i flussi transfrontalieri, gli scambi di energia elettrica ed altre. Il trattato intende pertanto promuovere elevati livelli di approvvigionamento di gas e di energia elettrica per tutti i cittadini sulla base di obblighi di servizio pubblico nonché garantire il progresso economico e sociale e un alto livello occupazionale.
(4) L’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2003, mira a rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l’Unione europea e i Balcani occidentali. Creando condizioni economiche favorevoli e imponendo l’attuazione del pertinente acquis comunitario, il trattato della Comunità dell’energia contribuisce all’integrazione economica delle altre parti di detto trattato.
(5) Il trattato della Comunità dell’energia rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento delle parti di detto trattato collegando la Grecia ai mercati del gas e dell’energia elettrica della regione continentale dell’Unione europea e fornendo incentivi volti a collegare i Balcani alle riserve di gas dell’area del Mar Caspio, del Nordafrica e del Medio Oriente.
(6) Il trattato della Comunità dell’energia consente l’apertura alla concorrenza del mercato dell’energia su scala più ampia e permette di beneficiare delle economie di scala.
(7) Il trattato della Comunità dell’energia migliora la situazione ambientale per quanto concerne il gas e l’energia elettrica e promuove l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili.
(8) In particolari circostanze, come nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento dell'energia di rete, occorre assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità dell'energia. Il sistema di reciproca assistenza previsto dal trattato della Comunità dell'energia può contribuire ad attenuare le conseguenze dell'interruzione, specialmente nei territori delle parti contraenti ai sensi di detto trattato.
(9) Il trattato della Comunità dell'energia consente ai paesi confinanti interessati, come la Moldova, di assumere il ruolo di osservatori della Comunità dell'energia.
(10) Per questi motivi è opportuno approvare il trattato della Comunità dell’energia.
(11) La Comunità dell’energia dispone di poteri decisionali autonomi. La Comunità europea è rappresentata da due delegati al Consiglio ministeriale e al Gruppo permanente ad alto livello istituito dal trattato della Comunità dell'energia. Si devono pertanto stabilire norme e procedure adeguate per organizzare, all’interno delle istituzioni della Comunità dell’energia, la rappresentanza della Comunità europea e le modalità di determinazione ed espressione della posizione della Comunità europea.
(12) Per quanto riguarda le decisioni della Comunità dell’energia aventi effetti giuridici, il Consiglio determina la posizione della Comunità europea a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea.
(13) Gli Stati membri direttamente interessati dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia devono svolgere un ruolo cruciale nell’attuazione degli obiettivi della Comunità dell’energia. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, è pertanto necessario assicurare la partecipazione attiva di detti Stati membri al processo decisionale e il loro pieno sostegno alle misure di esecuzione che saranno adottate a norma di detto titolo.
(14) È opportuno stabilire norme riguardanti i casi in cui un rappresentante del Consiglio o della Commissione deve esprimere le posizioni della Comunità europea.
(15) È opportuno definire una procedura specifica per l’applicazione della clausola di revisione interna di cui all’articolo 100, punti i), iii) e iv) del trattato della Comunità dell'energia,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il trattato della Comunità dell’energia è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo del trattato della Comunità dell’energia è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare, a nome della Comunità europea, l’atto d’approvazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 al Segretario generale del Consiglio, che agisce in qualità di depositario del trattato della Comunità dell'energia a norma dell’articolo 105, esprimendo in tal modo il consenso della Comunità a esservi vincolato.

Articolo 3

1. Nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello istituiti dal trattato della Comunità dell'energia la Comunità europea è rappresentata da:

a) un rappresentante del Consiglio designato dallo Stato membro che assume la presidenza del Consiglio; qualora tale Stato membro designi come rappresentante del Consiglio un rappresentante di uno degli Stati membri direttamente chiamati in causa dal titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede sulla base di un sistema di rotazione tra questi ultimi Stati membri; e
b) un rappresentante della Commissione.

2. Un rappresentante della Commissione assicura la vicepresidenza del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello.

3. Un rappresentante della Commissione rappresenta la Comunità europea nel comitato di regolamentazione e nel Forum istituiti dal trattato della Comunità dell'energia.

Articolo 4

1. La posizione assunta dalla Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione con riferimento alle decisioni di cui all’articolo 76 del trattato della Comunità dell’energia a norma degli articoli 82, 84, 91, 92, 96 e 100 dello stesso e aventi effetti giuridici, è adottata dal Consiglio che delibera a norma delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell’energia adottate nell’ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nel territorio di uno o più Stati membri, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l’acquis comunitario.

3. Con riferimento alle decisioni della Comunità dell'energia adottate nell'ambito del titolo IV del trattato della Comunità dell'energia e applicabili nei territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni ivi previste, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 non possono trascendere l'acquis comunitario. Tuttavia, le posizioni adottate a norma del paragrafo 1 possono trascendere l'acquis comunitario con riferimento al capo IV del suddetto titolo in caso di circostanze particolari.

4. Fatte salve le pertinenti procedure del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione, previamente alla presentazione di una sua proposta relativa a misure nell'ambito del titolo III del trattato della Comunità dell'energia, procede a debite consultazioni con gli Stati membri direttamente chiamati in causa dalla proposta.

5. Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione adottata dal Consiglio in applicazione del paragrafo 1 volta a determinare la posizione comunitaria in seno al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello e al comitato di regolamentazione.

6. Le posizioni assunte dalla Comunità europea in seno alle istituzioni della Comunità dell’energia assicurano che la Comunità dell’energia non adotti alcuna disposizione avente effetti giuridici che:

sia in contrasto
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