Commission Decision of 11 May 2006 requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters (notified under documents number C(2006) 1887 and number C(2006) 1887 COR) (Text with EEA relevance) (This text annuls and replaces the text published in Official Journal L 197 of 19 July 2006, p. 9 ) (2006/502/EC)

Published date20 July 2006
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 198, 20 July 2006
TESTO consolidato: 32006D0502 — IT — 14.04.2016

2006D0502 — IT — 14.04.2016 — 010.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 maggio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 197 del 19 luglio 2006, pag. 9) (2006/502/CE) (GU L 198 dell'20.7.2006, pag. 41)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2007/231/CE del 12 aprile 2007 L 99 16 14.4.2007
M2 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/322/CE del 18 aprile 2008 L 109 40 19.4.2008
M3 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/298/CE del 26 marzo 2009 L 81 23 27.3.2009
M4 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2010/157/UE del 12 marzo 2010 L 67 9 17.3.2010
M5 DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2011/176/UE del 21 marzo 2011 L 76 99 22.3.2011
M6 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/53/UE del 27 gennaio 2012 L 27 24 31.1.2012
M7 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/113/UE del 1o marzo 2013 L 61 11 5.3.2013
M8 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/61/UE del 5 febbraio 2014 L 38 43 7.2.2014
M9 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/249 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 febbraio 2015 L 41 41 17.2.2015
►M10 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 marzo 2016 L 98 4 14.4.2016




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2006

che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 197 del 19 luglio 2006, pag. 9)

(2006/502/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ( 1 ), e in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:
(1) In forza della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
(2) Conformemente all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE se la Commissione viene a conoscenza del fatto che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa può, a determinate condizioni, adottare una decisione che richieda agli Stati membri di adottare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l’immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato.
(3) Tale decisione è legata al fatto che gli Stati membri differiscono in modo significativo nella strategia adottata o da adottarsi per affrontare il rischio in questione; che il rischio, in considerazione della natura del problema di sicurezza, non può essere affrontato con l’urgenza del caso nell’ambito delle procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti in questione; e che il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto adottando misure appropriate applicabili a livello comunitario per assicurare un livello coerente e elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.
(4) Gli accendini sono prodotti intrinsecamente pericolosi poiché producono fiamma o calore e contengono un combustibile infiammabile. Essi presentano un grave rischio quando sono usati in modo improprio dai bambini, il che può determinare incendi, lesioni o anche decessi. Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini, il numero estremamente elevato di tali articoli immesso sul mercato e le condizioni d’uso prevedibili, la gravità del rischio che gli accendini costituiscono per la salute dei bambini va affrontata in relazione al loro possibile uso ludico da parte dei bambini.
(5) I gravi rischi posti dagli accendini sono confermati dai dati e dalle informazioni disponibili sugli incendi nell’UE riconducibili a bambini che giocano con accendini. Un rapporto pubblicato dal Ministero del commercio e dell’industria del Regno Unito nel febbraio 1997 intitolato «European research — accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches» per il 1997 stima l’entità del fenomeno nell’UE a un totale di 1 200 incendi, 260 feriti e 20 decessi all’anno. Informazioni più recenti confermano che nell’UE un numero importante di incidenti gravi, ed anche mortali, continua ad essere causato da bambini che giocano con accendini non a prova di bambino.
(6) Strumenti di legge che stabiliscono i requisiti di resistenza per gli accendini, equivalenti a quelli enunciati nella presente decisione, esistono in Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America (USA). Negli USA, prima di varare la legislazione, è stata avviata un’indagine. La proposta formulata nel 1993 dalla Consumer Product Safety Commission statunitense in merito a un regolamento sugli accendini, stimava che, negli USA, più di 5 000 incendi, 1 150 feriti e 170 decessi fossero causati ogni anno da accendini usati dai bambini.
(7) La prescrizione statunitense in materia di sicurezza per i bambini è stata introdotta nel 1994. Nel 2002 uno studio USA sull’efficacia di detta prescrizione segnalava una riduzione del 60 % degli incendi, delle lesioni e dei decessi.
(8) Dalla consultazione degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE è emerso che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri quanto alla strategia da adottare per affrontare i rischi posti dagli accendini non a prova di bambino.
(9) Due norme tecniche riguardano la sicurezza degli accendini: la norma europea e internazionale EN ISO 9994:2002 «Accendini — Specifiche di sicurezza» che detta specifiche in materia di qualità, affidabilità e sicurezza degli accendini unitamente ad appropriate procedure per i test di fabbricazione, ma che non comprende specifiche in materia di sicurezza per i bambini, e la norma EN 13869:2002 «Accendini — Accendini di sicurezza bambini — Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova» che fissa specifiche in materia di sicurezza per i bambini.
(10) I riferimenti della norma EN ISO 9994:2002 sono stati pubblicati a cura della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE conferendo così presunzione di conformità alla prescrizione generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per quanto concerne i rischi cui si applica tale norma. Per affrontare la questione della sicurezza per i bambini alcuni Stati membri ritengono che la Commissione dovrebbe pubblicare sulla Gazzetta ufficiale anche i riferimenti della norma EN 13869:2002. Altri Stati membri ritengono però che la norma EN 13869:2002 dovrebbe essere prima riveduta in modo sostanziale.
(11) In assenza di provvedimenti comunitari in materia di accendini a prova di bambini e di divieto degli accendini fantasia alcuni Stati membri potrebbero adottare misure nazionali divergenti. L’introduzione di tali misure determinerebbe inevitabilmente un livello diseguale di protezione e ostacoli intracomunitari agli scambi di accendini.
(12) Non vi è una legislazione comunitaria specifica che si applichi agli accendini. Il rischio non può essere trattato efficacemente ricorrendo alle altre procedure stabilite in strumenti specifici della normativa comunitaria, considerata la natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e in modo
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