2006/660/EC: Commission Decision of 29 September 2006 granting Community limited recognition to the Polish Register of Shipping (notified under document number C(2006) 4107) (Text with EEA relevance)
Published date | 03 October 2006 |
Subject Matter | Freedom of establishment,Approximation of laws,Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 272, 03 October 2006 |
3.10.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 272/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
con cui si concede riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping»
[notificata con il numero C(2006) 4107]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/660/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
viste le lettere delle autorità polacche del 10 marzo 2004, delle autorità ceche del 4 luglio 2005, delle autorità cipriote del 10 marzo 2006, delle autorità maltesi del 13 marzo 2006, delle autorità lituane del 30 marzo 2006 e delle autorità slovacche dell’11 aprile 2006, nelle quali si chiede alla Commissione di concedere il riconoscimento comunitario al «Polish Register of Shipping» (di seguito «PRS») a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri di cui all’allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all’organismo interessato di acquisire maggiore esperienza. |
(2) | La Commissione ha accertato che il PRS soddisfa tutti i criteri indicati nell’allegato della direttiva 94/57/CE diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A »Criteri generali» dell’allegato in questione. |
(3) | Il PRS si impegna a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, della direttiva 94/57/CE. |
(4) | Il livello delle prestazioni dell’organizzazione in materia di sicurezza e di inquinamento, sebbene leggermente inferiore alla media delle organizzazioni riconosciute, è soddisfacente e mostra una tendenza positiva, in particolare nell’ambito del protocollo di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo, in cui si è registrato un costante miglioramento dal 2000. |
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