2006/660/EC: Commission Decision of 29 September 2006 granting Community limited recognition to the Polish Register of Shipping (notified under document number C(2006) 4107) (Text with EEA relevance)

Published date03 October 2006
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 03 October 2006
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3.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

con cui si concede riconoscimento comunitario limitato al «Polish Register of Shipping»

[notificata con il numero C(2006) 4107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

viste le lettere delle autorità polacche del 10 marzo 2004, delle autorità ceche del 4 luglio 2005, delle autorità cipriote del 10 marzo 2006, delle autorità maltesi del 13 marzo 2006, delle autorità lituane del 30 marzo 2006 e delle autorità slovacche dell’11 aprile 2006, nelle quali si chiede alla Commissione di concedere il riconoscimento comunitario al «Polish Register of Shipping» (di seguito «PRS») a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, il riconoscimento limitato è un riconoscimento che viene concesso agli organismi (società di classificazione) che soddisfano tutti i criteri di cui all’allegato della suddetta direttiva, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali», ma che è tuttavia limitato nel tempo e nella portata per consentire all’organismo interessato di acquisire maggiore esperienza.
(2) La Commissione ha accertato che il PRS soddisfa tutti i criteri indicati nell’allegato della direttiva 94/57/CE diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A »Criteri generali» dell’allegato in questione.
(3) Il PRS si impegna a rispettare le disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2, 4 e 5, della direttiva 94/57/CE.
(4) Il livello delle prestazioni dell’organizzazione in materia di sicurezza e di inquinamento, sebbene leggermente inferiore alla media delle organizzazioni riconosciute, è soddisfacente e mostra una tendenza positiva, in particolare nell’ambito del protocollo di intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo, in cui si è registrato un costante miglioramento dal 2000.
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