2006/75/EC: Council Decision of 30 January 2006 amending and extending Decision 2001/923/EC establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the Pericles programme)

Published date08 February 2006
Date of Signature02 June 2006
Subject MatterEconomic and Monetary Union,Economic and monetary policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 36, 08 February 2006
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8.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/40

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle»)

(2006/75/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2001/923/CE del Consiglio (3), la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio «entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l’efficienza e l’efficacia del programma, nonché una comunicazione sull’opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata».
(2) La relazione di valutazione di cui all’articolo 13 della suddetta decisione è stata pubblicata il 30 novembre 2004. Essa conclude che il programma sta realizzando gli obiettivi prefissi e raccomanda la prosecuzione del programma.
(3) Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4).
(4) La continuazione del programma riflette la necessità di proseguire le attività di sorveglianza, formazione e assistenza tecnica che sono fondamentali per mantenere la protezione dell’euro contro la contraffazione.
(5) È possibile accrescere l’efficacia del programma ai fini della protezione dell’euro ampliando l’assistenza tecnica fino ad offrire, grazie alla partecipazione dell’Europol, anche l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere. Il programma può altresì beneficiare, in casi debitamente giustificati, di una maggiore flessibilità nella percentuale dei costi a carico della Comunità e nel numero di progetti che uno Stato membro può presentare.
(6) La decisione 2001/923/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione 2001/923/CE è modificata come segue:

1) all’articolo 1, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006.»;
2)
...

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