2006/804/EC: Commission Decision of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band (notified under document number C(2006) 5599)

Published date25 November 2006
Subject MatterApproximation of laws,Telecommunications,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 25 November 2006
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25.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/64

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

[notificata con il numero C(2006) 5599]

(2006/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La tecnologia di identificazione a radio frequenza (RFID), un tipo particolare di apparecchiature a corto raggio, presenta un notevole potenziale economico e sociale per l’Europa. Esistono varie applicazioni della RFID, come l’identificazione automatica degli articoli, la tracciabilità di beni, i sistemi di sicurezza e allarme, la gestione dei rifiuti, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto, i sistemi di localizzazione, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, i sistemi di controllo senza filo. Lo sviluppo di apparecchiature RFID che utilizzano la banda UHF nell’Unione europea contribuirà allo sviluppo della società dell’informazione e alla promozione dell’innovazione.
(2) Sono necessarie condizioni armonizzate per la disponibilità dello spettro radio per le apparecchiature RFID in UHF e la sicurezza giuridica deve essere garantita per consentire che l'identificazione di prodotti dotati di tali apparecchiature o che i servizi legati alla RFID possano funzionare nell’intero territorio europeo. Garantire il funzionamento del mercato interno consentirà l'adozione rapida ed efficace della tecnologia RFID, favorendo economie di scala ed un uso transfrontaliero.
(3) La presente decisione riguarda unicamente i sistemi RFID in cui i dispositivi fissati agli articoli da identificare non dispongono di una fonte energetica autonoma per la radiotrasmissione e trasmettono unicamente riutilizzando l'energia che captano dai dispositivi di lettura. La possibilità che provochino interferenze per gli altri utilizzatori dello spettro è pertanto limitata. Queste apparecchiature possono dunque condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti ad autorizzazione o meno, senza provocare interferenze dannose e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva «Autorizzazioni» 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei Radio Regulations dell’ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di tipi particolari di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione dalle interferenze agli utilizzatori delle apparecchiature RFID, spetta ai produttori delle apparecchiature RFID proteggerle contro le interferenze dannose dei servizi di radiocomunicazione nonché delle altre apparecchiature a corto raggio che operano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) (direttiva
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