2006/871/EC: Council Decision of 18 July 2005 on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds

Published date08 December 2006
Subject MatterEnvironment,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 08 December 2006
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8.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/24

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

(2006/871/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in prosieguo denominata «convenzione di Bonn» (2).
(2) L’articolo IV della convenzione di Bonn prevede che siano conclusi al più presto accordi regionali per le specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole (specie dell’allegato II).
(3) Gli uccelli acquatici che percorrono le rotte migratorie afro-euroasiatiche, che appartengono alle specie dell’allegato II, necessitano di interventi immediati al fine di migliorarne lo stato di conservazione e di raccogliere informazioni sulla base delle quali assumere le opportune decisioni di gestione.
(4) La prima conferenza delle parti della convenzione di Bonn ha deciso di elaborare un accordo sulla conservazione degli Anatidi della regione paleartica occidentale. Il progetto di accordo è stato successivamente ampliato e rinominato in modo da comprendere altre specie di uccelli acquatici migratori.
(5) Nel campo pertinente al presente accordo, la Comunità ha adottato la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4).
(6) La Commissione ha partecipato a nome della Comunità e in conformità delle direttive negoziali impartite dal Consiglio il 7 giugno 1995 all’incontro negoziale svoltosi dal 12 al 16 giugno 1995 all’Aia. In tale incontro è stato adottato per consenso l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA) (in prosieguo denominato «l’accordo»).
(7) L’accordo è stato aperto alla firma a decorrere dal 16 ottobre 1995. Esso è stato firmato a nome della Comunità il 1o settembre 1997. È entrato in vigore il 1o novembre 1999.
(8) L’articolo X dell’accordo stabilisce che qualsiasi emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione delle parti nel corso della quale sono stati adottati, ad eccezione delle parti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6.
(9) Gli allegati all’accordo sono stati emendati dalle risoluzioni approvate nel corso della prima riunione delle parti tenutasi a Città del Capo, Sudafrica, nel novembre 1999 e durante la seconda riunione delle parti svoltasi a Bonn, nel settembre 2002.
(10) È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, depositario dell’accordo, a norma dell’articolo XVII dell’accordo medesimo.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati dell’accordo adottato conformemente all’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo.

2. Nello svolgere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata agli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa.

4. Qualora un emendamento agli allegati dell’accordo non sia attuato nella pertinente normativa comunitaria entro novanta giorni dalla data della relativa adozione nella riunione delle parti, la Commissione formula, mediante notifica scritta al depositario, una riserva in relazione a detto emendamento, conformemente all’articolo X, paragrafo 6, dell’accordo, prima della scadenza del termine di novanta giorni. Una volta attuato l’emendamento, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la riserva.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.

(3) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ACCORDO

sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia

LE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1979) promuove le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratrici;

RICORDANDO inoltre che nella prima riunione della conferenza delle parti alla Convenzione, tenutasi a Bonn nell’ottobre 1985, il segretariato della Convenzione è stato incaricato di adottare misure appropriate per l’elaborazione di un accordo sugli Anatidi del Paleartico occidentale;

CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica (1992) e dell’Agenda 21, dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future;

CONSCE dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e del valore ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;

CONVINTE del fatto che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori dev’essere effettuato conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione della specie interessata sull’insieme dell’area di ripartizione nonché delle sue caratteristiche biologiche;

CONSCE che gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili poiché la loro migrazione avviene su lunghe distanze e sono dipendenti dalle reti di zone umide, la cui superficie diminuisce e che si degradano a causa delle attività umane non sostenibili, come sottolinea la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (1971);

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure immediate per metter fine alla progressiva scomparsa di specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat all’interno dello spazio geografico nel quale si iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia;

CONVINTE che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua attuazione attraverso misure coordinate e concertate contribuiranno in maniera significativa ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un’incidenza positiva su numerose altre specie di fauna e flora; e

RICONOSCENDO che l’applicazione efficace di un simile accordo richiederà che venga fornito un aiuto a determinati Stati dell’area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza delle specie migratrici di uccelli acquatici nonché dei loro habitat, per la gestione di tali habitat e per la costituzione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell’attuazione dell’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Campo d’applicazione, definizioni e interpretazione

1. Il campo d’applicazione geografico del presente accordo è costituito dalla zona in cui s’iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia, quale è definita nell’allegato 1 del presente accordo e qui di seguito denominata «zona dell’accordo».

2. Ai fini del presente accordo:

a) per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1979);
b) per «segretariato della Convenzione» s'intende l’organo istituito conformemente all’articolo IX della Convenzione;
c) per «uccelli acquatici» s'intendono le specie di uccelli che dipendono, dal punto di vista ecologico, dalle zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuo, che hanno un’area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell’accordo e che figurano nell’allegato 2 del presente accordo;
d) per ««segretariato dell'accordo» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo VI, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo;
e) per «parti contraenti» si intendono, salvo indicazione contraria del contesto, le parti al presente accordo;
f) per «parti contraenti presenti e votanti» si intendono le parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario; per il computo della maggioranza non viene tenuto conto delle parti che si astengono dal voto.

Inoltre, le espressioni definite all’articolo I, paragrafo 1, lettere da a) a k), della...

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