2007/138/EC: Council Decision of 22 February 2007 concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Iceland concerning additional trade preferences in agricultural products undertaken on the basis of Article 19 of the Agreement on the European Economic Area

Published date28 February 2007
Date of Signature26 October 2007
Subject MatterCommercial policy,External relations,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 61, 28 February 2007
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28.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61/28

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2007

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(2007/138/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dichiara che le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
(2) La Comunità europea e la Repubblica d'Islanda hanno tenuto, nel 2005, negoziati commerciali bilaterali concernenti il settore agricolo, a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che si sono conclusi con reciproca soddisfazione il 14 dicembre 2006.
(3) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Bruxelles, ....

Signor ministro,

Ho l'onore di fare riferimento ai negoziati commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda in materia di prodotti agricoli, che si sono svolti dal 6 marzo 2005 al 14 dicembre 2006, a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di favorire uno sviluppo armonioso degli scambi fra le parti, la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda hanno concordato ulteriori preferenze commerciali bilaterali in materia di prodotti agricoli, tenendo nel debito conto le rispettive posizioni e politiche agricole, fra cui lo sviluppo degli scambi bilaterali e con altri partner.

Confermo con la presente che i negoziati hanno portato ai seguenti risultati:

1. A decorrere dal 1o marzo 2007 la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda consolideranno reciprocamente a livello bilaterale le linee tariffarie esistenti a dazio zero, sia che si tratti di dazi applicati o di concessioni esistenti e, qualora non siano già a dazio zero, sopprimeranno reciprocamente i dazi sulle importazioni bilaterali di tutti i prodotti originari delle parti elencati nell'allegato I.
2. A decorrere dal 1o marzo 2007 la Comunità europea stabilirà contingenti tariffari sulle importazioni nella Comunità dei prodotti originari dell'Islanda elencati nell'allegato II.
3. A decorrere dal 1o marzo 2007 la Repubblica d'Islande stabilirà contingenti tariffari sulle importazioni in Islanda dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III.
4. A decorrere dal 1o marzo 2007 la Repubblica d'Islanda accorda alla Comunità europea le tariffe preferenziali elencate nell'allegato IV. Le suddette concessioni bilaterali sostituiscono e consolidano tutte le concessioni bilaterali attualmente in vigore per i prodotti agricoli, in applicazione dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1).
5. La Repubblica d'Islanda si impegna a porre fine alle proprie riduzioni unilaterali e temporanee erga omnes delle tariffe applicate ai prodotti agricoli, introdotte nel 2002 e finora prorogate su base annuale.
6. Le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (2) sulla definizione del concetto di «prodotti originari» e metodi di cooperazione, si applicano mutatis mutandis ai prodotti menzionati negli allegati I, II e III.
7. Le parti adotteranno provvedimenti per garantire che i vantaggi che si concedono mutualmente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.
8. Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari siano gestiti in modo da consentire lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
9 Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti ecologici e di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di conoscere meglio le rispettive normative e procedure di registrazione e individuare le modalità per accrescere la protezione delle indicazioni geografiche nei territori di entrambe le parti.
10. Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati del presente negoziato.
11. Su richiesta di una delle parti saranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati del presente negoziato. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati del presente negoziato, le suddette consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
12. Le prime consultazioni relative ai risultati del presente negoziato si terranno prima dell'introduzione delle disposizioni di esecuzione, al fine di facilitare la corretta applicazione del presente negoziato.
13. I risultati del presente negoziato entreranno in applicazione a decorrere dal 1o marzo 2007 (3). Se necessario, i contingenti tariffari saranno aperti su base proporzionale.
14. Le parti si impegnano a riprendere i negoziati bilaterali, nel quadro dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fra due anni, tenendo conto in particolare dell'esito del processo negoziale in sede OMC per quanto riguarda l'agricoltura.

Ho l'onore di confermare l'accordo della Comunità europea con il contenuto della presente lettera.

Le sarò grato se vorrà confermare l'accordo del governo della Repubblica d'Islanda con quanto precede.

Voglia gradire, signor ministro, l’espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година

Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

ALLEGATO I

Sono esenti da dazi doganali gli scambi commerciali bilaterali dei prodotti elencati nei seguenti capitoli o parti di capitoli:

ex capitolo 1, Animali vivi:
Codice islandese Designazione islandese delle merci Codice NC Designazione NC delle merci
0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
ex capitolo 2, Carni e frattaglie commestibili:
Codice islandese Designazione islandese delle merci Codice NC Designazione NC delle merci
ex ex 0208.9008 Carcasse e mezzene di
...

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