2007/249/EC: Council Decision of 19 March 2007 amending Decision 2001/822/EC on the association of the overseas countries and territories with the European Community

Published date26 April 2007
Subject MatterOverseas countries and territories,Cooperation,Association Agreement
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 109, 26 April 2007
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26.4.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109/33

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea

(2007/249/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), definisce il quadro giuridico per la promozione dello sviluppo socioeconomico dei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») e delle relazioni economiche tra questi e la Comunità. La decisione sull’associazione d’oltremare si applica fino al 31 dicembre 2011. Affinché la sua durata possa coincidere con quella del 10o Fondo europeo di sviluppo (2008-2013) (di seguito «10o FES») e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, è opportuno prorogare la decisione fino al 31 dicembre 2013.
(2) L’allegato II A della decisione sull’associazione d’oltremare stabilisce i contributi finanziari per il periodo 2000-2007. In considerazione della recente istituzione del 10o FES, è opportuno stanziare la copertura per il periodo 2008-2013.
(3) È opportuno definire le disposizioni relative alle norme che governano la transizione dal 9o al 10o FES per quanto riguarda i PTOM. È opportuno che esse siano conformi alle norme generali in materia di impegno dei fondi del 9o FES e dei FES precedenti dopo il 31 dicembre 2007 di cui all’articolo 1 della decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o FES (2), nonché all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (di seguito «accordo interno che istituisce il 10o FES»).
(4) L’accordo interno che istituisce il 10o FES stabilisce un importo totale di 286 milioni di EUR a favore dei PTOM. È opportuno definire la ripartizione di detto importo tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, da un lato, e i criteri e gli elementi atti a determinare le assegnazioni indicative di partenza a favore dei PTOM beneficiari, dall’altro.
(5) Per quanto concerne la ripartizione tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, è opportuno assicurare in particolare che gli aiuti alla cooperazione e all’integrazione regionale siano coordinati con gli aiuti a livello territoriale, affinché i PTOM possano rafforzarsi a fronte delle sfide cui sono confrontati, indipendentemente dal PNL pro capite o da altri parametri utilizzati per determinare le assegnazioni territoriali.
(6) L’assistenza finanziaria ai PTOM dovrebbe essere stanziata secondo criteri standard improntati all’obiettività e alla trasparenza. Tra essi dovrebbero figurare in particolare il PNL dei singoli PTOM, la dimensione demografica e la continuità rispetto a precedenti FES. Occorrerebbe riservare un trattamento particolare ai «PTOM meno sviluppati» di cui all’allegato I B della decisione sull’associazione d’oltremare, nonché ai PTOM che, a causa dell’isolamento geografico o di altri vincoli, hanno più difficoltà a giovarsi della cooperazione e dell’integrazione regionali.
(7) È opportuno che la Commissione, in sede di rendicontazione della spesa nell’ambito del FES agli Stati membri e al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, distingua tra aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ed attività non APS.
(8) È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali dei PTOM e al buon governo, specie nei settori finanziario, fiscale e giudiziario.
(9) È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento della cooperazione tra i PTOM, gli Stati ACP e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, ovvero con altri attori nelle regioni in cui i singoli PTOM sono ubicati.
(10) È opportuno armonizzare le modalità e le condizioni di finanziamento delle operazioni nell’ambito del Fondo per i PTOM di cui all’allegato II C della decisione sull’associazione d’oltremare in linea con la modifica dei corrispondenti articoli dell’allegato II dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (4) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»).
(11) È di fondamentale importanza provvedere affinché i PTOM continuino ad essere ammissibili ai finanziamenti nell’ambito delle linee di bilancio tematiche generali del bilancio generale dell’Unione europea, FES escluso. I regolamenti tematici di cui all’allegato II E della decisione sull’associazione d’oltremare sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (5), a decorrere dal 1o gennaio 2007. È quindi opportuno modificare l’allegato II E al fine di sostituire i riferimenti a detti regolamenti con un riferimento al nuovo strumento finanziario. Ai fini della continuità, è opportuno che dette modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(12) Tenuto conto delle relazioni privilegiate tra i PTOM e gli Stati membri cui essi sono connessi, è opportuno generalizzare l’eventuale partecipazione dei primi a programmi comunitari orizzontali affinché essi possano prendere parte ai programmi aperti agli Stati membri cui sono connessi, fermi restando le regole e gli obiettivi dei programmi e i regimi applicabili agli Stati membri in questione. Onde consentire la partecipazione dei PTOM sin dall’inizio del nuovo periodo di programmazione, detta modifica dovrebbe essere introdotta a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(13) Nel 2008-2009 è opportuno procedere ad una revisione di tutti gli aspetti relativi alle spese ed alle risorse dell’Unione europea, compreso il finanziamento dei PTOM, sulla base di una relazione della Commissione.
(14) Le presenti modifiche tecniche non pregiudicano un’eventuale revisione successiva della decisione sull’associazione d’oltremare, segnatamente a norma dell’articolo 62,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/822/CE del Consiglio è modificata come segue:

1) all’articolo 23, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 9o FES sono definite nel regolamento finanziario del 9o FES. Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 10o FES sono definite nel regolamento finanziario del 10o FES.»;
2) all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «9. Ai fini dell’attuazione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni di cui all’accordo interno che istituisce il 10o FES.»;
3) all’articolo 25, paragrafo 1, l’enunciato «per il periodo dal 2001 al 2007» è sostituito da «per il periodo dal 2000 al 2007 e per il periodo dal 2008 al 2013»;
4) l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Assistenza tecnica 1. Su iniziativa o per conto della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica atti a garantire la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari ai fini dell’attuazione della presente decisione, nonché la valutazione globale della presente decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato II A. Gli studi o le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile. 2. Su iniziativa del PTOM, possono essere finanziati, previo parere della Commissione, studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle azioni comprese nel DOCUP. Nell’ambito del 9o FES, gli studi e le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati attingendo all’assegnazione del PTOM interessato. Nell’ambito del 10o FES, essi sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.»;
5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 33 bis 1. Le rimanenze a valere sul 9o FES o sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, ove tale data sia posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (Stabex) nell’ambito dei FES precedenti al 9o FES e delle rimanenze residue e dei rimborsi dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse. 2. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del 9o FES o di FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione
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