2007/380/EC: Commission Decision of 30 May 2007 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of Candida oleophila strain O in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2007) 2213) (Text with EEA relevance)

Published date02 June 2007
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 02 June 2007
L_2007141IT.01007801.xml
2.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/78

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
(2) Il 12 luglio 2006 la società BIONEXT sprl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.
(5) La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di
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