2007/547/EC: Council Decision of 5 June 2007 on the signing and provisional application of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Published date | 03 August 2007 |
Subject Matter | External relations,Cooperation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 202, 03 August 2007 |
3.8.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 202/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2007/547/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica d’Armenia un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dell’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) | È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. |
(3) | È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.
3.8.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 202/26 |
PROTOCOLLO
dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità»...
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