2007/799/EC: Council Decision of 12 October 2006 on the signature, on behalf of the Community, of the Protocol on the Implementation of the Alpine Convention in the field of transport (Transport Protocol)

Date of Signature12 October 2006
Published date08 December 2007
Subject Matterambiente,trasporti,relazioni esterne,environnement,transports,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 323, 08 dicembre 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 323, 08 décembre 2007
8.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/13

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2006

relativa alla firma, a nome della Comunità, del protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti)

(2007/799/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti è la promozione, a livello internazionale, di misure intese ad affrontare i problemi regionali ed europei che ostacolano la mobilità sostenibile dei trasporti e che comportano rischi per l’ambiente.
(2) Il 14 maggio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati sulla convenzione alpina e sui relativi protocolli, in consultazione con gli Stati membri.
(3) Con la decisione 96/191/CE del Consiglio (1), la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina).
(4) Sulla base dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 della convenzione alpina, è stato adottato un protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti in occasione della 16a riunione del comitato permanente della convenzione alpina, svoltasi dal 24 al 26 maggio 2000.
(5) Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo fondato sul principio di precauzione, sul principio di prevenzione e sul principio «chi inquina paga» e destinato a garantire, relativamente a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell’ambiente nella regione delle Alpi.
(6) A norma del suo articolo 24, il protocollo sui trasporti è stato depositato per la firma delle parti contraenti nella sessione ministeriale della convenzione alpina svoltasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, e in seguito presso la Repubblica d’Austria, in qualità di depositario.
(7) La competenza preponderante della Comunità, unitamente al principio dell’unità della rappresentanza internazionale della Comunità, depongono a favore della firma simultanea del protocollo e, se possibile, dell’eventuale deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, che sono parti contraenti della convenzione.
(8) È opportuno che il protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) sia firmato, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione, il protocollo di attuazione della convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) e a conferire loro i poteri a tal fine necessari.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

S. HUOVINEN


(1) GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.



8.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/15

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL’AMBITO DEI TRASPORTI

Protocollo sui trasporti

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL PRINCIPATO DI MONACO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

nonché

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in conformità con il loro mandato derivante dalla convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della convenzione delle Alpi;

consapevoli che il territorio alpino comprende un’area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l’inquinamento e l’impatto acustico oppure un’area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l’impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull’ambiente e che l’impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un’azione congiunta;

consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;

consapevoli che sia l’esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l’impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;

consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;

consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall’altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l’operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all’interno e all’esterno delle Alpi;

consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all’interno ed all’esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;

adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;

convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:

a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l’altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l’esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l’impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali, la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;
d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

2. Le parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

«traffico/trasporto transalpino»: traffico/trasporto con origine e destinazione all’esterno del territorio alpino;
«traffico/trasporto intraalpino»: traffico/trasporto con origine e destinazione all’interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;
«impatto e rischi tollerabili»: impatto e rischi da definirsi nell’ambito di procedimenti di valutazione dell’impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l’ulteriore aumento dell’impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;
«costi esterni»: voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad esempio infrastruttura) non sostiene un
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