2007/855/EC: Council Decision of 15 October 2007 concerning the signing and conclusion of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part

Published date28 December 2007
Subject MatterPolitica commerciale,relazioni esterne,Politique commerciale,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 345, 28 dicembre 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 345, 28 décembre 2007
28.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 345/1

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

(2007/855/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2007, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (di seguito «l'accordo»).
(2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
(3) È opportuno firmare e approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 60 dell'accordo a nome della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

Allegato I (articolo 6) — Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 11) — Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 12) — Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli della Comunità

Allegato IV (articolo 14) — Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca del Montenegro

Allegato V (articolo 15) — Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca della Comunità

Allegato VI (articolo 40) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Protocollo 1 (articolo 10) — Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (articolo 13) — Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (articolo 29) — Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (articolo 38) — Aiuti di Stato all’industria siderurgica

Protocollo 5 (articolo 42) — Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 6 (articolo 50) — Composizione delle controversie


ALLEGATO I

ALLEGATO I.A

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 6 (articolo 21 ASA)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a) all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base;
b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;
c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;
d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.
Codice NC Descrizione
2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
Marmi e travertini:
2515 11 00
– – greggi o sgrossati
2515 12
– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:
2515 12 20
– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm
2515 12 50
– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm
2515 12 90
– – – altri
2522 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825:
2522 20 00
Calce spenta
2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:
Cementi Portland:
2523 29 00
– – altri
3602 00 00 Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3603 00 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:
3603 00 10
Micce di sicurezza; cordoni detonanti
3603 00 90
altri
3820 00 00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili:
4406 90 00
altre
4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
di legno:
4410 12
– – Pannelli detti «oriented strand board» (OSB):
4410 12 10
– – – greggi o semplicemente levigati
4410 19 00
– – altri
4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
4412 10 00
di bambù
altro:
4412 94
– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:
4412 94 10
– – – avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412 94 90
– – – altro
4412 99
– – altri:
4412 99 70
– – – altro
6403 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:
6403 51
– – che ricoprono la caviglia:
– – – altre:
– – – – che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:
– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 15
– – – – – – per uomo
6403 51 19
– – – – – – per donna
– – – – altre, con suole interne di lunghezza:
– – – – – uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 95
– – – – – – per uomo
6403 51 99
– – – – – – per donna
6405 Altre calzature:
6405 10 00
con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
7604 Barre e profilati di alluminio:
7604 10
di alluminio non legato:
7604 10 90
– – Profilati
di leghe di alluminio:
7604 29
– – altri:
7604 29 90
– – – Profilati
7616 Altri lavori di alluminio:
altri
7616 99
– – altri:
7616 99 90
– – – altri
8415 Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
altri:
8415 81 00
– – con attrezzatura frigorifera e valvola d’inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)
8507 Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:
8507 20
altri accumulatori al piombo:
– – altri:
8507 20 98
– – – altri
8517 Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:
8517 12 00
– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:
altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 22
– – di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3:
8703 22 10
– – – nuovi:
ex87032210
– – – – Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 22 90
– – – usati
8703 23
– – di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:
– – – nuovi:
...

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