2007/861/EC: Council Decision of 10 December 2007 on the signing and provisional application of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Belarus amending the Agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products

Published date21 December 2007
Subject Mattertessili,relazioni esterne,textiles,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 337, 21 dicembre 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 337, 21 décembre 2007
21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/113

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(2007/861/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
(2) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
(3) L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Ferma restando la reciprocità, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2008, in attesa della sua conclusione formale.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.

2. La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).



21.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/114

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

Signor Ambasciatore,

1. Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito «l’accordo»).

2. Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo: «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008».
2.2. L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.
2.3. L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.
2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote
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