2007/880/EC: Council Decision of 20 December 2007 authorising France to apply a reduced rate of taxation to unleaded petrol used as motor fuel and consumed in the Corsican departments in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC

Published date29 December 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 346, 29 December 2007
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29.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 346/15

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che autorizza la Francia, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/880/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II, la Francia è stata autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta di consumo in Corsica. L’autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2006.
(2) Con lettera del 16 ottobre 2006 le autorità francesi hanno chiesto l’autorizzazione di applicare una riduzione dell’imposta sull’energia unicamente sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, per continuare una prassi seguita nell’ambito della suddetta deroga. La domanda è stata presentata prima della scadenza di tale deroga. La riduzione richiesta è di 1 EUR all’ettolitro per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un considerevole sovraccosto rispetto alla fornitura sul continente ed i prezzi finali sono di 4 fino a 7 EUR superiori a quelli praticati sul continente.
(3) Se si riduce l’imposta sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica si troveranno maggiormente equiparati con i consumatori del continente. Questo provvedimento risponde pertanto ad obiettivi di politica regionale e di coesione.
(4) La riduzione fiscale non va oltre quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione a carico dei consumatori in Corsica.
(5) La richiesta riduzione dell’imposta rispetta il livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE, che è attualmente di 359 EUR/1 000 l (vale a dire 35,90 EUR/hl), anche tenendo conto dell’autorizzazione
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