2008/289/EC: Commission Decision of 3 April 2008 on emergency measures regarding the unauthorised genetically modified organism Bt 63 in rice products (notified under document number C(2008) 1208) (Text with EEA relevance)
Published date | 09 April 2008 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection,public health,Foodstuffs,Consumer protection,Public health |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 96, 09 April 2008 |
9.4.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 96/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
riguardante provvedimenti d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2008) 1208]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/289/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono il divieto di commercializzare nella Comunità alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato di essere privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, di non fuorviare il consumatore o l’utilizzatore e di non differire dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali. |
(2) | Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso provenienti dalla Cina contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63», i suddetti paesi hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). |
(3) | Le autorità cinesi competenti sono state immediatamente invitate a fornire informazioni dettagliate sulla struttura genetica del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63». Sono state inoltre chieste spiegazioni sull’origine della presenza sul mercato cinese di riso geneticamente modificato e del modo in cui le autorità cinesi competenti si sono assicurate che i prodotti esportati rispondessero ai requisiti comunitari. In risposta, le autorità cinesi hanno eseguito controlli sui casi notificati tramite il RASFF e hanno sospeso le esportazioni delle imprese coinvolte. Esse hanno anche eseguito prove sul riso e sui prodotti a base di riso esportati e hanno chiesto alle imprese esportatrici di rafforzare i controlli sugli acquisti di materia prima. Alla Commissione sono state inoltre fornite informazioni sulla situazione complessiva del riso GM sul mercato cinese e sulla struttura genetica del Bt interessato: esse hanno confermato che il riso geneticamente modificato «Bt 63» non è autorizzato sul mercato cinese. |
(4) | Gli Stati membri sono stati immediatamente informati della situazione nelle sedute del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, tenutesi l’11 settembre e il 23 ottobre 2006. Agli Stati membri e agli operatori è stato anche rammentato per iscritto l’obbligo che essi hanno di impedire che un OGM non autorizzato sia immesso sul mercato dell’UE. |
(5) | Dopo i reiterati reperimenti attraverso il RASFF, tra settembre e ottobre 2006, di riso GM non autorizzato «Bt 63», il flusso di allarmi rapidi si è arrestato, a conferma del fatto che i provvedimenti adottati dalle autorità cinesi erano stati efficaci. |
(6) | Nel febbraio 2007, il RASFF ha nuovamente comunicato la scoperta di riso GM non autorizzato «Bt 63». Questo nuovo allarme ha riguardato una spedizione di concentrato proteico a scopo alimentare a base di riso, giunto in Grecia attraverso i Paesi Bassi. La spedizione in questione ha lasciato la Cina il 20 dicembre 2006, dopo cioè l’attuazione dei controlli da parte delle autorità cinesi. Informate dalla Commissione del nuovo allarme e invitate a fornire nuove garanzie, le autorità cinesi hanno incrementato il campionamento e le prove sui prodotti a base di riso, imponendo che i prodotti a base di riso fossero accompagnati da un certificato cinese ufficiale di controllo e di quarantena. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato il 2 marzo 2007. |
(7) | Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63». |
(8) | Nonostante reiterate richieste della Commissione, le autorità cinesi non hanno potuto fornire al Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) campioni di controllo o un protocollo sul metodo di individuazione, adeguati dal punto di vista qualitativo e quantitativo da permettere al CCR di convalidare il metodo di individuazione usato dalle autorità di controllo cinesi. |
(9) | Poiché le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso GM non autorizzato «Bt 63» dai prodotti a base di riso provenienti dalla Cina, fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, occorre adottare un approccio complessivo e comune che permetta iniziative rapide ed efficaci ed eviti che i vari Stati membri affrontino la situazione in ordine sparso. |
(10) | L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare |
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