2008/289/EC: Commission Decision of 3 April 2008 on emergency measures regarding the unauthorised genetically modified organism Bt 63 in rice products (notified under document number C(2008) 1208) (Text with EEA relevance)

Published date09 April 2008
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection,public health,Foodstuffs,Consumer protection,Public health
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 09 April 2008
L_2008096IT.01002901.xml
9.4.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

riguardante provvedimenti d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2008) 1208]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/289/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono il divieto di commercializzare nella Comunità alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato di essere privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, di non fuorviare il consumatore o l’utilizzatore e di non differire dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.
(2) Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso provenienti dalla Cina contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63», i suddetti paesi hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).
(3) Le autorità cinesi competenti sono state immediatamente invitate a fornire informazioni dettagliate sulla struttura genetica del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63». Sono state inoltre chieste spiegazioni sull’origine della presenza sul mercato cinese di riso geneticamente modificato e del modo in cui le autorità cinesi competenti si sono assicurate che i prodotti esportati rispondessero ai requisiti comunitari. In risposta, le autorità cinesi hanno eseguito controlli sui casi notificati tramite il RASFF e hanno sospeso le esportazioni delle imprese coinvolte. Esse hanno anche eseguito prove sul riso e sui prodotti a base di riso esportati e hanno chiesto alle imprese esportatrici di rafforzare i controlli sugli acquisti di materia prima. Alla Commissione sono state inoltre fornite informazioni sulla situazione complessiva del riso GM sul mercato cinese e sulla struttura genetica del Bt interessato: esse hanno confermato che il riso geneticamente modificato «Bt 63» non è autorizzato sul mercato cinese.
(4) Gli Stati membri sono stati immediatamente informati della situazione nelle sedute del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, tenutesi l’11 settembre e il 23 ottobre 2006. Agli Stati membri e agli operatori è stato anche rammentato per iscritto l’obbligo che essi hanno di impedire che un OGM non autorizzato sia immesso sul mercato dell’UE.
(5) Dopo i reiterati reperimenti attraverso il RASFF, tra settembre e ottobre 2006, di riso GM non autorizzato «Bt 63», il flusso di allarmi rapidi si è arrestato, a conferma del fatto che i provvedimenti adottati dalle autorità cinesi erano stati efficaci.
(6) Nel febbraio 2007, il RASFF ha nuovamente comunicato la scoperta di riso GM non autorizzato «Bt 63». Questo nuovo allarme ha riguardato una spedizione di concentrato proteico a scopo alimentare a base di riso, giunto in Grecia attraverso i Paesi Bassi. La spedizione in questione ha lasciato la Cina il 20 dicembre 2006, dopo cioè l’attuazione dei controlli da parte delle autorità cinesi. Informate dalla Commissione del nuovo allarme e invitate a fornire nuove garanzie, le autorità cinesi hanno incrementato il campionamento e le prove sui prodotti a base di riso, imponendo che i prodotti a base di riso fossero accompagnati da un certificato cinese ufficiale di controllo e di quarantena. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato il 2 marzo 2007.
(7) Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63».
(8) Nonostante reiterate richieste della Commissione, le autorità cinesi non hanno potuto fornire al Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) campioni di controllo o un protocollo sul metodo di individuazione, adeguati dal punto di vista qualitativo e quantitativo da permettere al CCR di convalidare il metodo di individuazione usato dalle autorità di controllo cinesi.
(9) Poiché le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso GM non autorizzato «Bt 63» dai prodotti a base di riso provenienti dalla Cina, fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, occorre adottare un approccio complessivo e comune che permetta iniziative rapide ed efficaci ed eviti che i vari Stati membri affrontino la situazione in ordine sparso.
(10) L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare
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