2008/565/EC: Commission Decision of 30 June 2008 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of Paecilomyces fumosoroseus strain Fe 9901 and Trichoderma atroviride strain I-1237 in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2008) 3114) (Text with EEA relevance)

Published date10 July 2008
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 10 July 2008
L_2008181IT.01004901.xml
10.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/49

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del ceppo Fe 9901 del Paecilomyces fumosoroseus e del ceppo I-1237 del Trichoderma atroviride nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
(2) Il 4 febbraio 2005 la società FuturEco ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus, ceppo Fe 9901, chiedendone il suo inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 agosto 2007 la società AGRAUXINE ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva Trichoderma atroviride, ceppo I-1237, chiedendone l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(3) Le autorità belghe e francesi hanno comunicato alla Commissione che, a seguito di un esame preliminare, i fascicoli relativi alle sostanze attive in questione sembrano soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano inoltre soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e presentati all’esame del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali.
(4) La presente decisione conferma ufficialmente a livello comunitario che i fascicoli vengono considerati soddisfacenti in linea di massima per
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