2008/832/EC: Commission Decision of 3 November 2008 concerning the non-inclusion of bromuconazole in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance (notified under document number C(2008) 6290) (Text with EEA relevance)

Published date04 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 295, 04 November 2008
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4.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 295/53

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

concernente la non iscrizione del bromuconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 6290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.
(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il bromuconazolo.
(3) Gli effetti del bromuconazolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Lo Stato membro relatore per il bromuconazolo era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 14 novembre 2005.
(4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 26 marzo 2008, sotto forma di conclusioni dell’EFSA sull’esame inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva bromuconazolo come
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