2008/874/EC: Decision of the European Central Bank of 14 November 2008 on the implementation of Regulation ECB/2008/11 of 23 October 2008 on temporary changes to the rules relating to eligibility of collateral (ECB/2008/15)

Published date20 November 2008
Date of Signature01 February 2008
Subject MatterEconomic and monetary policy,European Central Bank (ECB),Economic and monetary policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 309, 20 November 2008
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20.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 309/8

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 novembre 2008

riguardante l’attuazione del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie

(BCE/2008/15)

(2008/874/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2, e l’articolo 110,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

visto l’articolo 8 del regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 ottobre 2008 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di ammettere temporaneamente i crediti derivanti da prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Il 23 ottobre 2008 il Consiglio direttivo ha dato attuazione alla propria decisione con l’adozione del regolamento BCE/2008/11 (1).
(2) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento BCE/2008/11, per i prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese, il numero complessivo di legislazioni applicabili alla mobilizzazione di tali prestiti non può essere superiore a tre. Le complessità di natura giuridica insite nella mobilizzazione dei prestiti sindacati quando sussistono fino a tre diverse legislazioni applicabili, richiedono che le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN») eseguano la valutazione del rischio giuridico e del rischio di credito quando forniscono liquidità a fronte di tale garanzia.
(3) La complessità di natura giuridica inerente alla mobilizzazione dei prestiti di cui sopra richiede l’adozione di criteri di attuazione relativi all’accettazione dei prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Caratteristiche generali» si intende l’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2),
per «prestiti sindacati» si intendono i crediti rappresentati dalle quote delle istituzioni partecipanti al sindacato nei prestiti sindacati, descritti nel capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali e disciplinati dal diritto inglese.

Articolo 2

Tecniche di mobilizzazione per i prestiti sindacati

1. Una BCN mobilizza i prestiti sindacati direttamente dalla propria controparte pertinente in conformità delle proprie procedure nazionali per i crediti. Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro appartenente all’area dell’euro.

2. Il Capitolo 6.6 delle Caratteristiche generali non si applica alla mobilizzazione dei prestiti sindacati.

Articolo 3

Trasferibilità dei prestiti

Solo i prestiti sindacati pienamente trasferibili sono idonei. Ai fini del quarto trattino dell’appendice 7 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati non sono considerati pienamente trasferibili e idonei ad essere mobilizzati senza restrizioni come garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema, salvo che il contratto di prestito permetta incondizionatamente:

i) al prestatore di costituire, cedere o creare altrimenti una garanzia sui propri diritti, al fine di garantire le obbligazioni di quel prestatore nei confronti di una BCN; e
ii) alla BCN pertinente di far valere il proprio diritto di prelazione su tale prestito incassando i pagamenti sottostanti il prestito stesso, direttamente o indirettamente dal debitore sottostante, e
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