2008/939/EC: Council Decision of 8 December 2008 on the signing and the provisional application of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Belarus amending the Agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products

Published date13 December 2008
Subject Mattertessili,relazioni esterne,Politica commerciale,textiles,relations extérieures,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 335, 13 dicembre 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 335, 13 décembre 2008
13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/39

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

(2008/939/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’accordo vigente e i relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
(2) È opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
(3) È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della sua conclusione formale.

Articolo 3

1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il paragrafo 2.4 dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2009 saranno ridotti ai livelli applicabili nel 2008.

2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1) GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1.



13.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/41

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Signor ambasciatore,

1. Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007 (di seguito «l’accordo»).

2. Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2008, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, di prorogarne la durata per un ulteriore periodo di un anno, fatte salve le seguenti modifiche e alle seguenti condizioni:

2.1. L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è così modificato: «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.»
2.2. L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.
2.3. L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dall’appendice 2 della presente lettera.
2.4. I dazi doganali che si applicheranno nel 2009 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Comunità europea non superano quelli stabiliti per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999, ora modificata dall’appendice 3 della presente lettera. La modifica riguarda soltanto le linee tariffarie 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 e 6310 90. Nel 2009 le tariffe applicate dalla Bielorussia a quei prodotti saranno le seguenti: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %. In caso di mancata applicazione di dette aliquote, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo di validità rimanente dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2008 di cui allo scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007.

3. La Comunità europea e la Bielorussia ribadiscono l’impegno ad avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5. La prego di confermarmi che il suo governo è d’accordo su quanto precede. In tal caso il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure di legge. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatta salva la condizione di reciprocità.

Voglia gradire, Signor ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia Categoria Unità Contingente dal 1o gennaio 2009
Gruppo IA 1 tonnellate 1 586
2 tonnellate 6 643
3 tonnellate 242
Gruppo IB 4 1 000 pezzi 1 839
5 1 000 pezzi 1 105
6 1 000 pezzi 1 705
7 1 000 pezzi 1 377
8 1 000 pezzi 1 160
Gruppo IIA 20 tonnellate 329
22 tonnellate 524
Gruppo IIB 15 1 000 pezzi 1 726
21 1 000 pezzi 930
24 1 000 pezzi 844
26/27 1 000 pezzi 1 117
29 1 000 pezzi 468
73 1 000 pezzi 329
Gruppo IIIB 67 tonnellate 359
Gruppo IV 115 tonnellate 420
117 tonnellate 2 312
118 tonnellate 471»

Appendice 2

«ALLEGATO AL PROTOCOLLO C

Categoria Unità A decorrere dal 1o gennaio 2009
4 1 000 pezzi 6 610
5 1 000 pezzi 9 215
6 1 000 pezzi 12 290
7 1 000 pezzi 9 225
8 1 000 pezzi 3 140
15 1 000 pezzi 5 387
21 1 000 pezzi 3 584
24 1 000 pezzi 922
26/27 1 000 pezzi 4 492
29 1 000 pezzi 1 820
73 1 000 pezzi 6 979»

Appendice 3

«Appendice 4

Aliquote massime dei dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità europea

Codice NC Aliquota del dazio (%)
2000 2001 2002 2003 2009
5001 00 4 4 4 4 4
5002 00 4 4 4 4 4
5003 00 4 4 4 4 4
5004 00 4 4 4 4 4
5005 00 4 4 4 4 4
5006 00 4 4 4 4 4
5007 10 4 4 4 4 4
5007 20 4 4 4 4 4
5007 90 4 4 4 4 4
5101 11 4 4 4 4 4
5101 19 4 4 4 4 4
5101 21 4 4 4 4 4
5101 29 4 4 4 4 4
5101 30 4 4 4 4 4
5102 11 4 4 4 4 4
5102 19 4 4 4 4 4
5102 20 4 4 4 4 4
5103 10 4 4 4 4 4
5103 20 4 4 4 4 4
5103 30 4 4 4 4 4
5104 00 4 4 4 4 4
5105 10 4 4 4 4 4
5105 21 4 4 4 4 4
5105 29 4 4 4 4 4
5105 31 4 4 4 4 4
5105 39 4 4 4 4 4
5105 40 4 4 4 4 4
5106 10 4 4 4 4 4
5106 20 4 4 4 4 4
5107 10 4 4 4 4 4
5107 20 4 4 4 4 4
5108 10 4 4 4 4 4
5108 20 4 4 4 4 4
5109 10 4 4 4 4 4
5109 90 4 4 4 4 4
5110 00 4 4 4 4 4
5111 11 15 12 10 8 8
5111 19 15 12 10 8 8
5111 20 15 12 10 8 8
5111 30 15 12 10 8 8
5111 90 15 12 10 8 8
5112 11 15 12 10 8 8
5112 19 15 12 10 8 8
5112 20 15 12 10 8 8
5112 30 15 12 10 8 8
5112 90 15 12 10 8 8
5113 00 0 0 0 0 0
5201 00 0 0 0 0 0
5202 10 0 0
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