2008/953/EC: Commission Decision of 8 December 2008 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of Aureobasidium pullulans and disodium phosphonate in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2008) 7709) (Text with EEA relevance)
Published date | 17 December 2008 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 338, 17 December 2008 |
17.12.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 338/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2008
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’Aureobasidium pullulans e del fosfonato di disodio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 7709]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/953/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) | Il 17 aprile 2008, la società bio-ferm GmbH ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva Aureobasidium pullulans, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 21 maggio 2008 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo al fosfonato di disodio chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) | Le autorità di Austria e Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa paiono soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) | Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario |
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