2008/966/EC: Commission Decision of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, an initial list of sites of Community importance for the Steppic biogeographical region (notified under document number C(2008) 8066)

Published date20 December 2008
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008
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20.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/117

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

[notificata con il numero C(2008) 8066]

(2008/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica steppica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
(2) Nell’ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.
(3) Per la regione biogeografica steppica, nell’ottobre 2007 la Romania ha trasmesso alla Commissione in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva.
(4) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (2).
(5) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.
(6) Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro interessato, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.
(7) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(8) Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco provvisorio di siti, che dovrà essere riveduto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(9) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco provvisorio in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1...

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