2008/966/EC: Commission Decision of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, an initial list of sites of Community importance for the Steppic biogeographical region (notified under document number C(2008) 8066)
Published date | 20 December 2008 |
Subject Matter | Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 344, 20 December 2008 |
20.12.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 344/117 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2008
che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica
[notificata con il numero C(2008) 8066]
(2008/966/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | La regione biogeografica steppica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»). |
(2) | Nell’ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità. |
(3) | Per la regione biogeografica steppica, nell’ottobre 2007 la Romania ha trasmesso alla Commissione in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva. |
(4) | Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (2). |
(5) | Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE. |
(6) | Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro interessato, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria. |
(7) | Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili. |
(8) | Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco provvisorio di siti, che dovrà essere riveduto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE. |
(9) | Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco provvisorio in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE. |
(10) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(2) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica
Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1...
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