2009/377/EC: Commission Decision of 5 May 2009 adopting implementing measures for the consultation mechanism and the other procedures referred to in Article 16 of Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) (notified under document number C(2009) 2359)

Published date12 May 2009
Subject MatterFree movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 12 May 2009
L_2009117IT.01000301.xml
12.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2009

che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

[notificata con il numero C(2009) 2359]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 fornisce le regole d’uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti. In attuazione dell’articolo 16 del regolamento VIS, è opportuno adottare misure relative all’elaborazione di norme concernenti lo scambio dei messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS (specifiche VIS Mail). Tali messaggi non devono essere registrati nel VIS e i dati personali trasmessi devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.
(2) Fatte salve ulteriori misure adottate entro la data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS concernenti l’integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen, le specifiche VIS Mail devono definire quattro tipi di messaggi che si possono usare dall’entrata in funzione del VIS fino alla data menzionata nell’articolo 46 del regolamento VIS. Tra questi devono esservi messaggi connessi alla cooperazione consolare (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi connessi alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del regolamento VIS (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento VIS) e messaggi indicanti che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 2, del regolamento VIS).
(3) In conformità dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 ottobre 2008 la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 767/2008 nel suo diritto interno. Il regolamento (CE) n. 767/2008 è quindi vincolante per la Danimarca nel diritto internazionale. La Danimarca ha pertanto l’obbligo, in virtù del diritto internazionale, di attuare questa decisione.
(4) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2), il Regno Unito non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non è quindi destinatario della presente decisione della Commissione.
(5) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3), l’Irlanda non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non è quindi destinataria della presente decisione della Commissione.
(6) Questa decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto
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