2009/453/EC: Commission Decision of 11 June 2009 terminating the anti-dumping proceeding concerning on imports of sodium metal originating in the United States of America

Published date12 June 2009
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 12 June 2009
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12.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149/76

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d’America

(2009/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura del procedimento

(1) Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di aperture»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d’America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»).
(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall’unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunciante»).
(3) Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli Stati Uniti (3). L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2009/452/CE della Commissione (4).

1.2. Parti interessate e visite di verifica

(4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, l’unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall’unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari.
(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
produttore comunitario:
...

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