2009/487/EC: Council Decision of 24 October 2008 on the conclusion of a Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland

Published date24 June 2009
Subject MatterAssociation Agreement,External relations,Justice and home affairs,asylum policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 24 June 2009
24.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/6

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2008

relativa alla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera

(2009/487/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità, con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un protocollo sulla partecipazione della Danimarca all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito «il protocollo»). Tali negoziati sono stati conclusi.
(2) A norma della decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008, e fatta salva la sua conclusione a una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea il 28 febbraio 2008.
(3) È opportuno approvare il protocollo.
(4) L’entrata in vigore del protocollo nei confronti della Svizzera è correlata alla messa in applicazione dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2) e dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (3).
(5) L’entrata in vigore del protocollo nei confronti del Liechtenstein è correlata alla messa in applicazione del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Schengen») e del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (di seguito «protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Dublino»). Pertanto, il deposito dello strumento di approvazione per il Liechtenstein non dovrebbe essere effettuato prima dell’approvazione da parte del Consiglio del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Schengen e del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Dublino.
(6) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità conformemente all’articolo 5 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima nelle sue relazioni con la Svizzera.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità conformemente all’articolo 5 del protocollo, al fine di impegnare la Comunità medesima nelle sue relazioni con il Liechtenstein. Il deposito di tale strumento non è effettuato prima dell’approvazione da parte del Consiglio, a nome della Comunità europea e a nome dell’Unione europea, del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Schengen e, a nome della Comunità europea, del protocollo sull’associazione del Liechtenstein all’acquis di Dublino.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1) Parere dell’8 luglio 2008...

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