2009/501/EC: Council Decision of 19 January 2009 concerning the conclusion of an Agreement renewing the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India

Published date01 July 2009
Subject MatterCooperation,External relations,Research and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 01 July 2009
1.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/17

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India

(2009/501/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2002/648/CE (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India (in appresso «l’accordo»).
(2) Ai sensi dell’articolo 11, lettera b), dell’accordo, questo deve essere concluso per un periodo iniziale di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti, previa valutazione da effettuarsi nel corso dell’ultimo anno di ciascun periodo successivo.
(3) Nel corso della riunione del Comitato direttivo CE-India di cooperazione scientifica del 15 e 16 novembre 2006, le due parti hanno espresso il loro interesse a rinnovare l’accordo per altri cinque anni.
(4) Il contenuto materiale dell’accordo rinnovato è identico al contenuto materiale dell’accordo scaduto il 14 ottobre 2007. Le parti ritengono che un rinnovo in tempi rapidi dell’accordo sarebbe nel loro reciproco interesse.
(5) L’accordo si fonda sui principi di partenariato per vantaggi reciproci ed equilibrati, reciprocità, scambio tempestivo delle informazioni e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale.
(6) L’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo (3), firmato il 20 dicembre 1993, prevede che le parti contraenti si impegnino a stabilire adeguate procedure per agevolare, nella misura del possibile, la partecipazione dei rispettivi scienziati e centri di ricerca alla cooperazione scientifica e tecnologica.
(7) La cooperazione scientifica e tecnologica rientra altresì nel novero dei settori contemplati dal piano d’azione congiunto nell’ambito del partenariato strategico UE-India, del 7 settembre 2005, che mira, fra l’altro, ad accrescere la mobilità e gli scambi di ricercatori tra l’India e l’Europa e l’accesso dei ricercatori di entrambe le parti all’altra parte.
(8) Con decisione del 26 novembre 2007, il Consiglio ha autorizzato la firma dell’accordo di rinnovo dell’accordo («l’accordo rinnovato») a nome della Comunità europea.
(9) L’accordo rinnovato è stato firmato il 30 novembre 2007.
(10) È opportuno approvare l’accordo rinnovato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo rinnovato è accluso alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica, a nome della Comunità, alla Repubblica dell’India l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo, in conformità dell’articolo 11, lettera a), dell’accordo rinnovato (4).

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1) Parere dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29.

(3) GU L 223 del 27.8.1994, pag. 24.

(4) La data di entrata in vigore dell’accordo rinnovato sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.



1.7.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171/19

ACCORDO

che rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della repubblica dell’India

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA, in appresso denominato «India»,

dall’altra,

in appresso denominati «le parti»,

CONSIDERATA l’importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e l’India perseguono obiettivi comuni di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che agevolando la cooperazione le parti possono trarre reciproci vantaggi;

OSSERVANDO che, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra la Comunità e l’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo firmato il 20 dicembre 1993 vi è stata un’attiva cooperazione e uno scambio di informazioni in vari settori scientifici e tecnologici;

TENENDO CONTO delle conclusioni dell’ultimo vertice UE-India, svoltosi a Helsinki nell’ottobre 2006, secondo le quali i leader delle parti desideravano rinnovare nel 2007 l’accordo UE-India di cooperazione scientifica e tecnologica;

DESIDERANDO estendere la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica per rafforzare lo svolgimento di attività di cooperazione in settori di interesse comune e promuovere l’applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo economico e sociale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

Le parti promuovono ed agevolano le attività di ricerca e sviluppo in cooperazione tra la Comunità e l’India in settori scientifici e tecnologici di interesse comune.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) «attività di cooperazione», qualunque attività che le parti intraprendono o finanziano ai sensi del presente accordo, compresa la ricerca comune;
b) «informazioni», dati scientifici o tecnici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo frutto delle ricerche comuni effettuate nel quadro del presente accordo e qualsiasi altro dato ritenuto necessario dai partecipanti alle attività di cooperazione e, eventualmente, dalle parti stesse;
c) «proprietà intellettuale», la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
d) «ricerca comune», i progetti di ricerca, sviluppo tecnologico o dimostrazione condotti con il sostegno finanziario di una o di entrambe le parti che comportino la collaborazione di partecipanti sia della Comunità che dell’India e che siano designati per iscritto dalle parti o dagli agenti esecutivi come ricerche comuni. Se il finanziamento è erogato da una sola parte, la designazione spetta alla parte finanziatrice e ai partecipanti al progetto;
e) «partecipante» o «ente di ricerca» qualsiasi persona, istituzione accademica, istituto di ricerca o altra entità giuridica o impresa avente sede nella Comunità o in India che partecipi ad attività di cooperazione, incluse le parti stesse.

Articolo 3

Principi

La cooperazione si svolge in base ai seguenti principi:

a) un partenariato che apporti vantaggi reciproci ed equilibrati;
b) accesso reciproco alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico intraprese da ciascuna parte;
c) scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione,
d) adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Settori di cooperazione

La cooperazione ai sensi del presente accordo può coprire tutte le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di seguito denominate «RST», che rientrano nel programma quadro ai sensi dell’articolo 164 del trattato che istituisce la Comunità europea e tutte le analoghe attività di RST svolte in India nei corrispondenti settori scientifici e tecnologici.

Il presente accordo non pregiudica la partecipazione dell’India in altre attività comunitarie.

Articolo 5

Forme di cooperazione

Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

partecipazione di enti di ricerca indiani a progetti di RST previsti dal programma quadro e reciproca partecipazione di enti di ricerca aventi sede nella Comunità a progetti indiani intrapresi in settori analoghi di RST. Tale partecipazione è soggetta alle norme e alle procedure applicabili in ciascuna delle parti,
progetti comuni di RST; i progetti comuni di RST sono attuati previa elaborazione ad opera dei partecipanti di un piano di gestione della tecnologia (concernente la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze e i relativi diritti d’accesso), secondo quanto indicato nell’allegato del presente accordo,
la messa in comune di progetti di RST già attuati in conformità delle procedure previste dai programmi di RST di ciascuna parte,
visite e scambi di ricercatori ed esperti tecnici,
l’organizzazione in comune di seminari, conferenze, simposi e workshop di natura scientifica e la partecipazione di esperti a tali attività,
azioni concertate per la diffusione dei risultati e lo scambio di esperienze sui progetti comuni di RST che sono stati finanziati,
scambi e condivisione di attrezzature e materiali, compreso l’uso in comune di strutture di ricerca avanzate,
lo scambio di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi attinenti alla cooperazione prevista dal presente accordo,
qualsiasi altra forma raccomandata dal Comitato direttivo e ritenuta conforme alle politiche e procedure applicabili in entrambe le parti.

Articolo 6

Coordinamento e agevolazione delle attività di cooperazione

a)
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT