2009/855/EC: Council Decision of 20 October 2009 on the signing and conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the State of Israel concerning reciprocal liberalisation measures on agricultural products, processed agricultural products and fish and fishery products, the replacement of Protocols 1 and 2 and their Annexes and amendments to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part

Published date28 November 2009
Subject MatterFisheries policy,Association Agreement,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 28 November 2009
28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/81

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

(2009/855/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma degli articoli 14 e 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1) («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI di tale accordo.
(2) L’11 aprile 2005 il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
(3) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell’ambito dell’accordo di associazione per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.
(4) Il 18 luglio 2008 la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di modificare l’accordo di associazione.
(5) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).
(6) È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, che modifica l’accordo di associazione e sostituisce, in particolare, i protocolli 1 e 2 di tale accordo, nonché i relativi allegati.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE.

2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall’articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (4), oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6).

Articolo 3

Le eventuali misure di salvaguardia previste dall’accordo di associazione di cui sia necessaria l’adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, a noma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7), del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (8).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(5) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(7) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

(8) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.


Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

Il suddetto accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, entrerà in vigore il 1o gennaio 2010.



28.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/83

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a determinate modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

Signor/a,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 14 e dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, che prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche sui prodotti agricoli trasformati e dispone che la Comunità e lo Stato di Israele attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di pesce e di prodotti della pesca.

In esito a tali negoziati le parti hanno convenuto le seguenti modifiche all’accordo di associazione:

1) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele diversi da quelli specificati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e da quelli elencati nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»;
2) l’articolo 9 è soppresso;
3) il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente:
4) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e di Israele, elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale israeliana e nell’allegato 1, sezione 1, punto ii), dell’accordo sull’agricoltura del GATT.»;
5) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari di Israele sono, all’importazione nella Comunità, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 1 e 3.»;
6) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «I prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca originari della Comunità sono, all’importazione in Israele, soggetti alle disposizioni di cui ai protocolli 2 e 3.»;
7) l’articolo 14 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente: «La Comunità e Israele si riuniscono tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere, firmato a Bruxelles il 4 novembre 2009, per esaminare la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni reciproche negli scambi commerciali di prodotti agricoli, prodotti agricoli
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