2009/91/EC: Commission Decision of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a second updated list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (notified under document number C(2008) 7973)

Published date13 February 2009
Date of Signature03 July 2009
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 13 February 2009
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13.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

[notificata con il numero C(2008) 7973]

(2009/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica alpina, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio comunitario delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), le montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), i Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia) e i monti Balcani, Rila, Pirin e Rodope (Bulgaria), come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
(2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.
(3) Con le decisioni della Commissione 2004/69/CE (2) e 2008/218/CE (3) sono stati adottati un elenco provvisorio e un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa il più rapidamente possibile, ed entro un termine massimo di sei anni, i siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina come zone speciali di conservazione stabilendo le priorità in materia e le misure di conservazione necessarie.
(4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È pertanto necessario aggiornare una seconda volta l'elenco per la regione alpina.
(5) Da un lato, il secondo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2006 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.
(6) D'altro lato, il secondo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco comunitario provvisorio e del primo elenco aggiornato. A tale riguardo il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina costituisce una versione consolidata dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco provvisorio o del primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, a seconda dell'elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.
(7) Per la regione biogeografica alpina, tra marzo 2002 e gennaio 2008 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.
(8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (4).
(9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.
(10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un secondo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.
(11) Grazie alla sorveglianza esercitata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. Pertanto la valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(12) Alcuni Stati membri non hanno proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un secondo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l'elenco in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2008/218/CE.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/218/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU L 14 del 21.1.2004, pag. 21.

(3) GU L 77 del 19.3.2008, pag. 106.

(4) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A : codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
B : denominazione del SIC;
C : * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
D : superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
E : coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco comunitario sono basate sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

A B C D E
Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del SIC (ha) Lunghezza del SIC (km) Coordinate geografiche del SIC
Longitudine Latitudine
AT1203A00 Ötscher — Dürrenstein * 42 617 E 15 6 N 47 50
AT1211A00 Wienerwald — Thermenregion * 52 296 E 16 7 N 48 8
AT1212A00 Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand — Schneeberg — Rax * 64 066 E 15 59 N 47 53
AT2101000 Nationalpark Hohe Tauern (Kernzone I und Sonderschutzgebiete) * 29 496 E 12 48 N 47 0
AT2102000 Nationalpark Nockberge (Kernzone) * 7 744 E 13 45 N 46 53
AT2103000 Hörfeld Moor — Kärntner Anteil * 88 E 14 31 N 47 0
AT2104000 Sablatnig Moor * 96 E 14 36 N 46 34
AT2105000 Vellacher Kotschna * 586 E 14 34 N 46 23
AT2106000 Mussen * 399 E 12 55 N 46 42
AT2108000 Inneres Pöllatal * 3 198 E 13 28 N 47 3
AT2109000 Wolayersee und Umgebung * 1 940 E 12 53 N 46 37
AT2112000 Villacher Alpe
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