2009/94/EC: Commission Decision of 12 December 2008 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, a second updated list of sites of Community importance for the Boreal biogeographical region (notified under document number C(2008) 8046)

Published date13 February 2009
Date of Signature08 July 2009
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 13 February 2009
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13.2.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/245

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale

[notificata con il numero C(2008) 8046]

(2009/94/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio della Finlandia e della Svezia nonché il territorio dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
(2) Nell’ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.
(3) Un elenco provvisorio e un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono stati adottati con le decisioni della Commissione 2005/101/CE (2) e 2008/24/CE (3). Sulla base dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia e le misure di conservazione necessarie.
(4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell’ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È pertanto necessario aggiornare una seconda volta l’elenco della regione boreale.
(5) Da un lato, il secondo aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2006 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione del secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale.
(6) D’altro lato, il secondo aggiornamento dell’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all’adozione dell’elenco comunitario provvisorio e del primo elenco aggiornato. A tale riguardo il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale costituisce una versione consolidata dell’elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall’adozione dell’elenco provvisorio o del primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale, a seconda dell’elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.
(7) Per la regione biogeografica boreale, tra gennaio 2003 e aprile 2007 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva.
(8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (4).
(9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.
(10) Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un secondo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale.
(11) Grazie alla sorveglianza esercitata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. Pertanto la valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(12) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un secondo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(14) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2008/24/CE.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/24/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU L 40 dell’11.2.2005, pag. 1.

(3) GU L 12 del 15.1.2008, pag. 118.

(4) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A : codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
B : denominazione del SIC;
C : * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
D : superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
E : coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco comunitario si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia e Svezia.

A B C D E
Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del SIC (ha) Lunghezza del SIC (km) Coordinate geografiche del SIC
Longitudine Latitudine
EE0010101 Tuhala * 188,1 E 24 57 N 59 12
EE0010102 Paraspõllu * 476,5 E 25 6 N 59 17
EE0010103 Kämbla * 163,9 E 25 0 N 59 13
EE0010104 Paunküla * 619,41 E 25 16 N 59 8
EE0010105 Tammiku * 379,3 E 24 54 N 59 12
EE0010106 Põhja-Kõrvemaa * 13 417,31 E 25 40 N 59 22
EE0010107 Alema * 59,89 E 24 20 N 59 5
EE0010108 Laukesoo * 2 711,05 E 25 18 N 59 2
EE0010109 Anija * 71,8 E 25 16 N 59 22
EE0010110 Kiviloo * 25,5 E 25 14 N 59 18
EE0010111 Parila * 198,24 E 25 14 N 59 19
EE0010112 Ardu * 42,26 E 25 19 N 59 5
EE0010113 Maapaju * 448,49 E 25 31 N 59 19
EE0010114 Kostivere * 96,6 E 25 6 N 59 26
EE0010116 Ülgase * 49,31 E 25 5 N 59 29
EE0010120 Pirita * 688,05 E 24 54 N 59 27
EE0010121 Valgejärve * 719,41 E 24 7 N 59 6
EE0010122 Laulasmaa * 130,56 E 24 14 N 59 23
EE0010123 Türisalu * 164,24 E 24 17 N 59 24
EE0010124 Ruil
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