2010/322/CFSP: Council Decision 2010/322/CFSP of 8 June 2010 amending and extending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO

Published date11 June 2010
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 11 June 2010
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11.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/13

DECISIONE 2010/322/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2010

che modifica e proroga l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2). Tale azione comune si applica fino al 14 giugno 2010.
(2) Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC.
(3) Il 28 maggio 2010 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato la proroga dell’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni e la proroga dell’importo di riferimento finanziario di 265 000 000 EUR fino al 14 ottobre 2010.
(4) La struttura di comando e controllo dell’EULEX KOSOVO dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per l’esecuzione del bilancio.
(5) L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato.
(6) L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/124/PESC è modificata come segue:

1) all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EULEX KOSOVO.»;
2) all’articolo 9, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. L’EULEX KOSOVO può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno. 4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione
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