2010/322/CFSP: Council Decision 2010/322/CFSP of 8 June 2010 amending and extending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO
Published date | 11 June 2010 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 145, 11 June 2010 |
11.6.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 145/13 |
DECISIONE 2010/322/PESC DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2010
che modifica e proroga l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2). Tale azione comune si applica fino al 14 giugno 2010. |
(2) | Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC. |
(3) | Il 28 maggio 2010 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato la proroga dell’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni e la proroga dell’importo di riferimento finanziario di 265 000 000 EUR fino al 14 ottobre 2010. |
(4) | La struttura di comando e controllo dell’EULEX KOSOVO dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per l’esecuzione del bilancio. |
(5) | L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato. |
(6) | L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/124/PESC è modificata come segue:
1) | all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EULEX KOSOVO.»; |
2) | all’articolo 9, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. L’EULEX KOSOVO può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno. 4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione |
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