2010/466/EU: Commission Decision of 24 August 2010 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of penthiopyrad in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2010) 5556) Text with EEA relevance
Published date | 26 August 2010 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 224, 26 August 2010 |
26.8.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 224/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2010
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del penthiopyrad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 5556]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/466/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
(2) | Il 10 dicembre 2009 la società LKC Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva penthiopyrad chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) | Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) | La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell’Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) | Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
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