2010/605/EU: Commission Decision of 26 January 2010 on State aid C 56/07 (ex E 15/05) granted by France to La Poste (notified under document C(2010) 133) Text with EEA relevance

Published date19 October 2010
Subject MatterCompetition,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 274, 19 October 2010
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19.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2010

relativa all’aiuto di Stato C 56/07 (ex E 15/05) concesso dalla Francia a La Poste

[notificata con il numero C(2010) 133]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/605/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli (2),

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

(1) Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha approvato il trasferimento delle attività bancarie e finanziarie de La Poste alla sua filiale, la Banque Postale (3). Nella decisione, la Commissione ha sottolineato che la questione della garanzia statale illimitata a favore de La Poste sarebbe stata oggetto di un procedimento distinto.
(2) Il 21 febbraio 2006, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999 (4) del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «il regolamento procedurale»), la Commissione ha informato le autorità francesi delle conclusioni preliminari tratte in merito all’esistenza di una garanzia statale illimitata che discenderebbe dallo statuto giuridico de La Poste e che costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e le ha invitate a presentare le loro osservazioni. Poiché questa presunta garanzia statale illimitata era in vigore da prima del 1o gennaio 1958, la Commissione ha applicato le norme di procedura relative agli aiuti esistenti, in ottemperanza all’articolo 1, lettera b), del summenzionato regolamento procedurale (5).
(3) La Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità francesi il 24 aprile 2006.
(4) Il 4 ottobre 2006, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento procedurale, la Commissione ha invitato la Francia a ritirare, al più tardi entro il 31 dicembre 2008, la garanzia di cui beneficia La Poste, in virtù del suo statuto giuridico, rispetto a tutti i suoi impegni.
(5) Il 6 dicembre 2006 la Commissione ha ricevuto una comunicazione dalle autorità francesi in cui si confutano le conclusioni presentate dalla Commissione nella lettera del 4 ottobre 2006.
(6) In seguito a una riunione con i servizi della Commissione incaricati della tutela della concorrenza (di seguito «DG Concorrenza»), con lettera del 16 gennaio 2007, le autorità francesi hanno sottoposto alla Commissione un progetto di modifica del decreto attuativo della legge n. 80-539 del 16 luglio 1980 sulle penali comminate in ambito amministrativo e sull’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (6) (di seguito «la legge del 16 luglio 1980»), ossia il decreto n. 81-501 del 12 maggio 1981 per l’applicazione della legge del 16 luglio 1980 sulle penali comminate in ambito amministrativo e sull’esecuzione delle sentenze da parte delle persone giuridiche di diritto pubblico (7) (di seguito «il decreto del 12 maggio 1981»).
(7) Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, le autorità francesi hanno trasmesso una comunicazione, ricevuta il 1o febbraio 2007, in cui si spiega la situazione dei creditori de la Poste qualora questa si trovasse in difficoltà finanziarie.
(8) Con una nota del 19 marzo 2007, le autorità francesi hanno formulato un’ulteriore proposta, che consisteva nell’impegnarsi, unitamente a La Poste, a riportare l’assenza di garanzia in ogni contratto di finanziamento e prospetto di emissione de La Poste.
(9) Con lettera del 29 novembre 2007, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti di tale misura (di seguito «la decisione di avvio del procedimento»).
(10) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
(11) La Commissione non ha ricevuto osservazioni a questo proposito da parte degli interessati.
(12) La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Francia con lettera del 23 gennaio 2008.
(13) La Commissione ha pubblicato sul sito Internet della DG Concorrenza una gara d’appalto concernente la realizzazione di uno studio sulla garanzia illimitata della Repubblica francese a La Poste. Entro la scadenza fissata al 21 aprile 2008 sono state ricevute quattro offerte. Lo studio è stato affidato alla sig.ra Sophie NICINSKI, professoressa universitaria, libera docente di diritto pubblico, dottore di ricerca in legge e autrice di pubblicazioni sul tema della garanzia statale nei confronti di enti pubblici industriali e commerciali. L’esperto (di seguito «l’esperto della Commissione») ha presentato la sua relazione il 17 novembre 2008.
(14) A seguito della diffusione a mezzo stampa di informazioni relative all’adozione da parte del governo francese di un progetto di legge che formalizzerebbe il cambiamento dello statuto giuridico de La Poste, il 20 luglio 2009 la Commissione ha chiesto alla Francia se accettava di impegnarsi a trasformare La Poste in società per azioni soggetta ai procedimenti di amministrazione e liquidazione giudiziarie di diritto comune. Mediante la medesima lettera, la Commissione ha trasmesso alle autorità francesi la relazione del suo esperto.
(15) Con una nota trasmessa il 31 luglio 2009, la Francia ha informato la Commissione dell’adozione da parte del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2009 di un progetto di legge su La Poste e le attività postali, che fissa al 1o gennaio 2010 la data per la trasformazione de La Poste in società per azioni. Le autorità francesi hanno peraltro segnalato che avrebbero inviato le loro osservazioni sulla relazione dell’esperto della Commissione.
(16) In seguito a due lettere di sollecito spedite dalla Commissione il 9 settembre e il 6 ottobre 2009, la Francia ha reso note, con una comunicazione trasmessa il 27 ottobre 2009, le sue osservazioni sulla relazione dell’esperto della Commissione e ha presentato un parere del sig. Guy CARCASSONNE, professore universitario e libero docente delle facoltà di diritto (di seguito «l’esperto delle autorità francesi»).
(17) L’11 dicembre 2009 è stato presentato un emendamento al progetto di legge su La Poste e le attività postali, che rinviava la data della trasformazione de La Poste in società per azioni al mese di marzo 2010.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

(18) La legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e a France Télécom (9) (di seguito «la legge del 2 luglio 1990») ha trasformato la ex direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni in due persone giuridiche di diritto pubblico: La Poste e France Telecom.
(19) Alcune persone giuridiche di diritto pubblico non sono state definite per legge enti pubblici a carattere amministrativo (EPA) o enti pubblici a carattere industriale e commerciale (EPIC) (10). È questo il caso de La Poste. Nella sentenza del 18 gennaio 2001 (seconda sezione civile) (11), la Corte di cassazione ha tuttavia adottato il principio secondo il quale La Poste è assimilata a un EPIC (12). Le conseguenze giuridiche dello statuto giuridico de La Poste sono le seguenti.

2.1. INAPPLICABILITÀ A LA POSTE DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA E DI FALLIMENTO

(20) L’articolo 1 della legge del 2 luglio 1990 definisce La Poste persona giuridica di diritto pubblico. In Francia, le persone giuridiche di diritto pubblico non sono soggette al diritto comune in materia di amministrazione e di liquidazione giudiziarie delle imprese in difficoltà.
(21) L’inapplicabilità delle procedure di insolvenza e di fallimento alle persone giuridiche di diritto pubblico discenderebbe dal principio generale di impignorabilità dei beni delle persone giuridiche di diritto pubblico riconosciuto dalla giurisprudenza francese dalla fine del XIX secolo e, in particolare, dalla Corte di cassazione (13).
(22) Inoltre, l’articolo 2 della legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 concernente l’amministrazione e la liquidazione giudiziarie delle imprese (14) (di seguito «la legge del 25 gennaio 1985»), che definisce il campo di applicazione delle procedure di amministrazione e liquidazione giudiziarie di diritto comune in Francia, divenuto l’articolo L620-2 del codice di commercio, stabilisce che «l’amministrazione e la liquidazione giudiziarie sono applicabili ai commercianti, agli iscritti agli ordini professionali, agli agricoltori e alle persone giuridiche di diritto privato.» Dalla lettera di questo articolo nonché dall’interpretazione che ne è data nella giurisprudenza francese (15) si evince che le procedure concorsuali di diritto comune non si applicano alle persone giuridiche di diritto pubblico.

2.2. APPLICABILITÀ A LA POSTE DELLA LEGGE DEL 16 LUGLIO 1980 E DEL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO IN ULTIMA ISTANZA RISPETTO AI DEBITI DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO

(23) La legge del 16 luglio 1980 è applicabile a La Poste, definita persona giuridica di diritto pubblico dalla legge del 2 luglio 1990.
(24) Il paragrafo II dell’articolo 1 della legge del 16 luglio 1980 stabilisce che «quando una decisione giudiziaria passata in giudicato ha condannato un ente locale o un organismo pubblico a
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