2010/672/EU: Commission Decision of 5 November 2010 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of penflufen and fluxapyroxad in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2010) 7439) Text with EEA relevance

Published date06 November 2010
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 290, 06 November 2010
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6.11.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290/51

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2010

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione delle sostanze penflufen e fluxapyroxad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 7439]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/672/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.
(2) Il 9 dicembre 2009 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva penflufen, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(3) L’11 dicembre 2009 la società BASF SE ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva fluxapyroxad, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(4) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in oggetto risultano conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati risultano inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(5) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello dell’Unione europea, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente le
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