2010/785/EU: Commission Decision of 17 December 2010 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of pyriofenone in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2010) 9076) Text with EEA relevance

Published date18 December 2010
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 335, 18 December 2010
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18.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335/64

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2010

che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 9076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/785/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
(2) Il 31 marzo 2010 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva pyriofenone, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di principio conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

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