2011/410/EU: Decision of the European Central Bank of 7 July 2011 on temporary measures relating to the eligibility of marketable debt instruments issued or guaranteed by the Portuguese Government (ECB/2011/10)
Published date | 12 July 2011 |
Date of Signature | 01 April 2011 |
Subject Matter | European Central Bank (ECB),Economic and Monetary Union,Economic and Monetary Union,European Central Bank (ECB) |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 182, 12 July 2011 |
12.7.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 182/31 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 luglio 2011
concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese
(BCE/2011/10)
(2011/410/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18.2,
Considerando quanto segue:
(1) | In virtù dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito denominato «caratteristiche generali»). |
(2) | Ai sensi della sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. In virtù della sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito. |
(3) | Sussistono circostanze eccezionali nei mercati finanziari derivanti dalla posizione fiscale del governo portoghese che hanno prodotto un’alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo portoghese, con effetti negativi sulla stabilità del sistema finanziario. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema. |
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