2011/684/CFSP: Council Decision 2011/684/CFSP of 13 October 2011 amending Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date14 October 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 269, 14 October 2011
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14.10.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269/33

DECISIONE 2011/684/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2011

che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).
(2) Data la gravità della situazione in Siria è opportuno che un’altra entità sia sottoposta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/273/PESC al fine di impedire che detta entità usi fondi o risorse economiche da essa attualmente posseduti, detenuti o controllati, per fornire sostegno finanziario al regime siriano, consentendo nel contempo, su base temporanea, che i fondi o le risorse economiche congelati percepiti successivamente da detta entità siano usati in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone ed entità non designate.
(3) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/273/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/273/PESC è così modificata:

1) l’articolo 3 è modificato come segue:
i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.»;
ii) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»;
2) l’articolo 4 è così modificato:
i) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.»;
ii) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati I e II e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a
...

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