2011/728/: Decision of the European Central Bank of 31 October 2011 amending Decision ECB/2010/15 concerning the administration of EFSF loans to Member States whose currency is the euro, and amending Decision ECB/2010/31 concerning the opening of accounts for the processing of payments in connection with EFSF loans to Member States whose currency is the euro (ECB/2011/16)

Published date08 November 2011
Date of Signature01 April 2011
Subject MatterFinancial provisions,European Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 289, 8 November 2011
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8.11.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 289/35

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 ottobre 2011

che modifica la decisione BCE/2010/15 della Banca centrale europea relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro, e che modifica la decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro

(BCE/2011/16)

(2011/728/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 17 e l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2010/15 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2010, relativa all’amministrazione dei prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (1) stabilisce le disposizioni relative all’apertura del conto presso la Banca centrale europea (BCE) in nome dello European Financial Stability Facility (EFSF) per il funzionamento degli accordi di prestito (di seguito «accordi di prestito») ai sensi dell’accordo quadro relativo all’EFSF, entrato in vigore il 4 agosto 2010 (di seguito «accordo quadro dell’EFSF»).
(2) La decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell’EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (2) stabilisce disposizioni in merito all’apertura di conti di cassa presso la BCE, intestati alla banca centrale nazionale dello Stato membro mutuatario in questione per l’attuazione degli accordi di prestito ai sensi dell’accordo quadro EFSF.
(3) L’accordo quadro dell’EFSF è stato modificato dall’accordo aggiuntivo di modifica entrato in vigore il 18 ottobre 2011. L’accordo quadro dell’EFSF, come modificato, ha introdotto strumenti aggiuntivi che l’EFSF può utilizzare per fornire sostegno finanziario. Conformemente al paragrafo 2 del preambolo e all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo quadro dell’EFSF, come modificato, l’EFSF può offrire erogazioni di prestiti, strumenti precauzionali, strumenti per finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie in uno Stato membro dell’area dell’euro (attraverso prestiti ai governi di tali Stati membri, compresi i paesi non tenuti al
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