1.3.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 59/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2011
relativa ai contributi a favore di Interbev
[notificata con il numero C(2011) 4923]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2012/131/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I PROCEDURA
(1) | A seguito di informazioni ricevute sulla misura in oggetto, la Commissione europea, con lettera del 2 ottobre 2001, ha interpellato le autorità francesi a proposito della misura stessa. La rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha risposto alla Commissione con lettera del 9 novembre 2001. |
(2) | Poiché attuata senza preliminare autorizzazione della Commissione, la misura è stata inserita nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 39/03. |
(3) | Con lettera n. C(2003) 2057 def. del 9 luglio 2003, la Commissione ha aperto la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardo all’aiuto in oggetto. |
(4) | La decisione di aprire la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sugli aiuti in esame. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità francesi hanno inviato le proprie osservazioni con lettere dell’8 e del 10 ottobre 2003, del 13 settembre e del 29 novembre 2005. |
(5) | Il 25 febbraio 2011 è stata inviata alla Francia una richiesta di informazioni supplementari; il 29 marzo 2011 si è tenuta una riunione. |
(6) | Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 24 maggio 2011. |
II DESCRIZIONE DELLA MISURA IN ESAME
1. CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERBEV
1.1. LE ORGANIZZAZIONI INTERCATEGORIALI («IPO») E IL SISTEMA DI CONTRIBUTI VOLONTARI RESI OBBLIGATORI
(7) | Le organizzazioni intercategoriali (le «IPO») sono associazioni che raggruppano nel loro ambito, per filiera, le differenti e più rappresentative famiglie di operatori della categoria della produzione agricola e, secondo i casi, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione, che siano state tutte riconosciute dall’autorità amministrativa competente come organizzazione intercategoriale. La loro esistenza, i loro compiti e il loro funzionamento sono disciplinati dagli articoli L. 631-1 e successivi del codice rurale. Affinché una tale associazione sia riconosciuta, le autorità competenti devono verificare che siano soddisfatti diversi criteri, in particolare che gli statuti siano conformi alla legge (articolo L.632-1 del codice rurale) e che le organizzazioni costitutive dell’IPO in questione siano rappresentative. |
(8) | Le IPO hanno lo scopo di condurre interventi nell’interesse di tutti i componenti di una filiera e possono, con questo intento, concludere accordi. Tali accordi, e il prelievo dei contributi volontari destinati a finanziare gli interventi previsti dagli accordi stessi, possono in seguito essere resi obbligatori («essere estesi») con decreto interministeriale per tutti i soggetti della filiera, che siano o no aderenti a un’organizzazione professionale affiliata all’IPO, se conformi alle finalità la cui lista è stilata dalla legge. Tali accordi mirano essenzialmente a favorire la conoscenza del mercato, le relazioni tra operatori del settore, la qualità e la promozione dei prodotti. Il codice rurale autorizza l’estensione degli accordi solo quando questi mirano a «un interesse comune» fondato su interventi «conformi all’interesse generale e compatibile con le norme della politica agricola comune» (cfr. l’articolo L.632-3 del codice rurale). |
(9) | Le modalità per la riscossione e per l’assegnazione dei contributi volontari resi obbligatori sono stabilite singolarmente per ogni accordo d’IPO. |
1.2. IL RUOLO DELLO STATO
(10) | Benché le IPO siano persone giuridiche di diritto privato e il relativo finanziamento sia garantito dai contributi del settore in questione, il funzionamento del sistema dei contributi volontari obbligatori richiede l’intervento dello Stato, in particolare secondo le seguenti modalità: a) | preliminarmente a qualsiasi richiesta di estensione, l’IPO deve essere riconosciuta dai poteri pubblici e deve conformarsi agli scopi della politica agricola nazionale e della politica agricola comune (cfr. considerando 7 e 8); |
b) | una volta riconosciute, le IPO possono richiedere allo Stato di rendere obbligatori i loro accordi con un decreto interministeriale sull’estensione. In tal modo, ogni operatore del settore di produzione in questione diventa soggetto al contributo volontario obbligatorio percepito da una IPO rappresentativa (cfr. considerando 8); |
c) | in applicazione dell’articolo L.632-8-1 del codice rurale, le autorità competenti sono le destinatarie delle relazioni di attività di ogni IPO e dei bilanci di applicazione di ogni accordo esteso. |
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2. SCOPO DELL’AIUTO
(11) | Lo scopo dell’aiuto in oggetto è di promuovere interventi di ricerca e di sviluppo, di assistenza tecnica e di promozione (pubblicità) a vantaggio del settore dell’allevamento. |
2.1. I CONTRIBUTI ISTITUITI DA INTERBEV
(12) | Sono oggetto della presente decisione due tipi di contributi intercategoriali resi obbligatori dalle autorità pubbliche. Si tratta da una parte del contributo sulle carni e le frattaglie destinate al consumo umano della specie bovina e ovina e sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati nei paesi dell’UE o esportati («il contributo sulle carni») e, dall’altra parte, del contributo a beneficio del Fonds National de l’Élevage («il contributo FNE»). |
(13) | Gli accordi intercategoriali che istituiscono i contributi a favore di Interbev oggetto della presente decisione sono i seguenti: Contributi sulle carni | Contributi a favore del Fond National de l’Elevage (FNE) | Accordi IPO | Decreto di estensione | Accordo IPO | Decreto di estensione | 25.7.1995 | 18.12.1995 | 15.6.1994 | 18.12.1995 | 12.6.2001 | 19.9.2001 | 19.4.2001 |
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(14) | L’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) è l’organizzazione intercategoriale francese per il settore del bestiame e delle carni. È stata fondata il 9 ottobre 1979 per iniziativa di organizzazioni rappresentative della filiera bestiame e carni dei settori bovino e equino ed è stata riconosciuta con decreto del 18 novembre 1980 (3). Il suo ruolo è di difendere e valorizzare gli interessi comuni dell’allevamento e delle attività industriali, artigianali e commerciali della filiera. Interbev è stata riconosciuta nel 1980 come organizzazione intercategoriale per il settore del bestiame e delle carni. È composta di tredici organizzazioni professionali nazionali rappresentanti i differenti mestieri del settore economico bestiame e carni: allevatori, commercianti di animali vivi, macellatori, grossisti, industriali, distributori. |
(15) | I suoi due principali compiti sono l’elaborazione di accordi intercategoriali e la comunicazione collettiva. A ciò si aggiungono programmi di ricerca nel settore delle carni. Gli accordi intercategoriali firmati nell’ambito dell’associazione definiscono le norme che governano l’attività della filiera. Tali accordi possono essere presentati alle autorità pubbliche nell’ambito della procedura di estensione. Dopo promulgazione dell’estensione, con decreto congiunto del ministero dell’Agricoltura e del ministro dell’Economia, le misure previste da un accordo intercategoriale rivestono carattere obbligatorio per tutti gli operatori della filiera. |
2.2. IL CONTRIBUTO SULLE CARNI
(16) | Con accordo intercategoriale del 25 luglio 1995, oggetto di estensione con decreto del 18 dicembre 1995 (4), Interbev ha istituito un contributo sulle carni e le frattaglie della specie bovina e ovina destinate al consumo umano, nonché sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati nei paesi dell’UE o esportati. |
(17) | Il contributo si applicava a tre categorie di carni e/o animali, secondo il seguente sistema: a) | contributo sulla carne e le frattaglie, destinate al consumo umano, degli animali macellati in Francia: fissato a 0,084 franchi francesi («FRF») (5) a chilogrammo di carcassa e versato dalla persona fisica o giuridica, proprietaria o comproprietaria dell’animale al momento della macellazione; |
b) | contributo sulle carni introdotte o importate per essere consumate in Francia: fissato a 0,042 FRF/kg e versato dalla persona fisica o giuridica, prima proprietaria o comproprietaria delle carni sul territorio nazionale; |
c) | contributo sugli animali vivi della specie bovina e ovina inviati in un paese dell’UE o esportati: fissato a 7 FRF a capo e versato dalla persona fisica o giuridica, ultimo proprietario o comproprietario degli animali sul territorio nazionale. |
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(18) | L’accordo intercategoriale del 25 luglio 1995 è stato sostituito da un altro accordo intercategoriale del 12 giugno 2001, il quale ha costituito oggetto di estensione con decreto del 19 settembre 2001 (6). L’articolo primo del decreto prevede che l’accordo sia esteso per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, vale a dire il 30 settembre 2004. |
(19) | L’accordo intercategoriale del 12 giugno 2001 prevedeva una riconduzione della situazione precedente riguardo alla categoria delle carni e/o animali in |
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