2013/24/EU: Commission Implementing Decision of 16 November 2012 adopting a fourth updated list of sites of Community importance for the Pannonian biogeographical region (notified under document C(2012) 8137)

Published date26 January 2013
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 24, 26 January 2013
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26.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/344

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2012

che adotta un quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica

[notificata con il numero C(2012) 8137]

(2013/24/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica pannonica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti dei territori dell'Unione della Repubblica ceca, della Romania e della Slovacchia e il territorio dell'Unione dell'Ungheria, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
(2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995 occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione.
(3) Con le decisioni 2008/26/CE (2), 2009/90/CE (3), 2011/86/UE (4) della Commissione e con la decisione di esecuzione 2012/10/UE (5) della Commissione sono stati adottati un elenco provvisorio e i primi tre elenchi aggiornati dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. In base all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato deve designare il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia e le misure di conservazione necessarie.
(4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È dunque necessario aggiornare l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica.
(5) Da un lato, l'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2010 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per detta regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Per questi ulteriori siti gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione della presente decisione.
(6) D'altro lato, l'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica è necessario per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco dell'Unione provvisorio e dei primi tre elenchi aggiornati. A tale riguardo l'elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica costituisce una versione consolidata dell'elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che, per i siti inclusi nella presente decisione, gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria in cui il sito è stato inserito per la prima volta.
(7) Per la regione biogeografica pannonica, tra maggio 2004 e ottobre 2011 gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.
(8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (6).
(9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.
(10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, dovrà essere adottato un elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica.
(11) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
(12) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete Natura 2000 sia completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l'elenco in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
(14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2012/10/UE.
(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il quarto elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2012/10/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2) GU L 12 del 15.1.2008, pag. 678.

(3) GU L 43 del 13.2.2009, pag. 1.

(4) GU L 40 del 12.2.2011, pag. 300.

(5) GU L 10 del 13.1.2012, pag. 103.

(6) GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A : codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
B : denominazione del SIC;
C : *= presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
D : superficie in ettari o lunghezza in km del SIC;
E : coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine) in gradi decimali.

Tutte le informazioni riportate nell'elenco dell'Unione in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Repubblica ceca, dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Slovacchia.

A B C D E
Codice del SIC Denominazione del SIC * Superficie del SIC (ha) Lunghezza del SIC (km) Coordinate geografiche del SIC
Longitudine Latitudine
CZ0620001 Bezourek * 1,8981 0 16,5503 49,0917
CZ0620002 Clupy * 18,0451 0 16,9506 49,1492
CZ0620003 Dyjske svahy 7,5755 0 16,1211 48,8394
CZ0620004 Fladnitzske vresoviste * 5,531 0 15,9825 48,8056
CZ0620005 Hochberk * 34,0534 0 16,6733 48,9403
CZ0620006 Kameniky * 6,5851 0 16,6786 48,7381
CZ0620007 Kamenna hora u Derflic 8,3531 0 16,1517 48,8147
CZ0620008 Klinky * 4,3725 0 16,7794 48,9336
CZ0620009 Lednicke rybniky 617,9379 0 16,7214 48,7728
CZ0620010 Modricke rameno 6,3526 0 16,6200 49,1353
CZ0620011 Nove hory * 11,5934 0 16,6344 49,0467
CZ0620013 Pod Sibenicnim kopcem * 3,5439 0 16,1489 48,9531
CZ0620014 Predni kopaniny * 8,8893 0 16,7428 48,9567
CZ0620016 Rasovicky zlom - Chobot * 12,9313 0 16,9308 49,1258
CZ0620017 Straci * 3,254 0 16,8128 48,9367
CZ0620018 Vetrniky * 32,3536 0 16,9803 49,1958
CZ0620024 Vate pisky * 63
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