2014/858/EU: Commission Decision of 1 December 2014 on the notification by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish to participate in acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon and which are not part of the Schengen acquis

Published date01 December 2014
Subject Matterjudicial cooperation in criminal matters,area of freedom, security and justice,police cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 1 December 2014
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1.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2014

concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen

(2014/858/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo.
(2) Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.
(3) L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare che desidera partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato.
(4) Con lettera al presidente del Consiglio avente effetto dal 1o dicembre 2014, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando che desidera partecipare ad alcuni degli atti di cui sopra.
(5) Per gli atti in questione che non fanno parte dell'acquis di Schengen, l'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, rinvia al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il cui articolo 4 si riferisce alla procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE. Quest'ultima disposizione prevede che la Commissione confermi la partecipazione dello Stato membro interessato e che constati, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.
(6) Ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.
(7) Per quanto riguarda gli atti notificati dal Regno Unito ed elencati nell'allegato della presente decisione, le condizioni di cui all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 sono soddisfatte.
(8) Occorre pertanto confermare la partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nell'allegato della presente decisione è confermata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il 1o dicembre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

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