Sentenze nº T-177/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, June 15, 2010

Resolution DateJune 15, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-177/07

Nella causa T‑177/07,

Mediaset SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, G. Rossi, E. Petritsi e A. Nucara, dal sig. D. O’Keeffe e dalla sig.ra P. Boyle, solicitors,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. B. Martenczuk, G. Conte e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sky Italia Srl, con sede in Roma, rappresentata inizialmente dagli avv.ti F.E. González Díaz e D. Gerard, successivamente dall’avv. González Díaz,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2004»), così disponeva:

Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T‑DVB/C‑DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 EUR. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di EUR

.

2 L’art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), (in prosieguo: la «legge finanziaria 2005»), prevedeva il rifinanziamento di tale misura per lo stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per il decoder a EUR 70.

3 Tale regime non è più in vigore dal 1° dicembre 2005.

4 Il processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale è stato avviato in Italia con la legge 20 marzo 2001, n. 66 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‑legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, a termini della quale il passaggio al sistema digitale avrebbe dovuto essere completato, abbandonando definitivamente il sistema di trasmissione analogica, entro il dicembre del 2006. A tal riguardo, l’art. 2 bis, comma 5, di detta legge così dispone:

Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006

.

5 La data prevista per la cessazione delle trasmissioni analogiche è stata successivamente rinviata due volte, in un primo momento sino al 2008, quindi, in un secondo momento, sino al 30 novembre 2012.

6 L’11 maggio 2004, la Centro Europa 7 Srl presentava alla Commissione delle Comunità europee una denuncia volta contro il contributo concesso dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della legge finanziaria 2004, per l’acquisto di taluni decoder digitali terrestri. Con lettera 10 febbraio 2005, la Centro Europa 7 forniva alla Commissione altre informazioni, deducendo che il governo italiano aveva previsto il rifinanziamento della misura di cui trattasi con l’art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005.

7 Il 3 maggio 2005, la Sky Italia Srl presentava parimenti una denuncia diretta contro le stesse disposizioni della legge finanziaria 2004 e della legge finanziaria 2005.

8 Con lettera datata 21 dicembre 2005, la Commissione comunicava alla Repubblica italiana la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE (GU 2006, C 118, pag. 10; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di indagine formale») in relazione all’art. 4, comma 1, della legge finanziaria 2004 e all’art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005 (in prosieguo, congiuntamente: la «misura di cui trattasi»). In tale decisione la Commissione invitava gli interessati a trasmetterle osservazioni in merito a tale misura.

9 Il 24 gennaio 2007 la Commissione emanava la decisione 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10 La Commissione faceva anzitutto presente che la misura di cui trattasi, laddove prevedeva la concessione da parte della Repubblica italiana di un contributo per l’acquisto, negli anni 2004 e 2005, di taluni decoder digitali terrestri, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE a favore di emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento, in particolare servizi «pay per view» nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento.

11 La Commissione riteneva quindi che la misura di cui trattasi non potesse beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’art. 87, n. 3, CE. In particolare, l’istituzione escludeva la possibilità di applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, considerato che, sebbene il passaggio dalla radiodiffusione televisiva analogica alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, la misura di cui trattasi non risultava proporzionata al perseguimento di tale obiettivo e non era tale da evitare distorsioni inutili della concorrenza. Tale conclusione si basava, segnatamente, sul rilievo che la misura di cui trattasi non era tecnologicamente neutra, considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari. La Commissione riteneva, tuttavia, che la misura di cui trattasi, per quanto potesse essere considerata quale aiuto ai produttori di decoder, avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Infatti, da un lato, essa promuoveva lo sviluppo tecnologico sotto forma di decoder dal rendimento più elevato, provvisti di standard a disposizione di tutti i produttori, e, dall’altro, il finanziamento poteva andare a beneficio di tutti i produttori che offrivano tale tipo di decoder, ivi inclusi i produttori situati in altri Stati membri, infine, l’incoraggiamento della domanda di decoder in conseguenza della misura di cui trattasi costituiva l’effetto, di per sé inevitabile, di qualsiasi politica pubblica a favore del passaggio al sistema digitale, anche la più neutra dal punto di vista tecnologico.

12 La Commissione ordinava, pertanto, il recupero degli aiuti versati in esecuzione della misura di cui trattasi, dichiarati incompatibili con il mercato comune e concessi illegittimamente. A tal fine, la Commissione forniva talune indicazioni relative alle modalità del calcolo dell’importo degli aiuti.

13 Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Il regime al quale la Repubblica italiana ha illegittimamente dato esecuzione a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

  1. La Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.

  2. Il recupero viene eseguito senza indugio e con le procedure di diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

  3. Gli interessi da recuperare a norma del paragrafo 2 sono calcolati in conformità della procedura di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] [GU L 140, pag. 1].

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica italiana informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario allegato alla presente decisione.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma la Repubblica italiana trasmette i documenti necessari a comprovare che è stata avviata la procedura di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

14 Con decisione 24 gennaio 2007, C (2006) 6630 def., la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana per effetto della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2006»), per l’acquisto, nel 2006, di decoder digitali con interfaccia per programmi applicativi aperta (in prosieguo: la «decisione relativa al 2006»). A differenza della decisione impugnata, i contributi oggetto della decisione relativa al 2006 venivano ritenuti «tecnologicamente neutri», tenuto conto che ne potevano beneficiare i decoder dell’intera gamma digitale (terrestri, via cavo e satellitari), a condizione che fossero interattivi e interoperativi, vale a dire che si trattasse di decoder «aperti», rispetto ai...

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