Sentenze nº T-30/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 08, 2010

Resolution DateJuly 08, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-30/09

Nella causa T‑30/09,

Engelhorn KGaA, con sede in Mannheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Göpfert e K. Mende,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

The Outdoor Group Ltd, con sede in Northampton (Regno Unito), rappresentata dall’avv. M. Edenborough, barrister,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI 28 ottobre 2008 (procedimento R 167/2008-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Outdoor Group Ltd e la Engelhorn KGaA,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2009,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 novembre 2004, la ricorrente, Engelhorn KGaA, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo peerstorm.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Capi di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 25/2005 del 20 giugno 2005.

5 Il 19 settembre 2005, l’interveniente, The Outdoor Group Ltd, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6 L’opposizione era fondata in particolare su:

– il marchio comunitario denominativo anteriore PETER STORM, (in prosieguo: il «marchio anteriore») che designa i prodotti della classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Capi di abbigliamento, scarpe, cappelleria, pantaloni, pantaloncini, gonne, vestiti, giacche, camicie, T‑shirt, felpe, camicette, maglioni, cardigan, cappotti, tute, tute da ginnastica, tute da lavoro, cinture, jeans, pantaloncini da jogging, giubbotti, biancheria intima, abbigliamento da sci, gilè, calzature, calzini e cappelleria»;

– il marchio denominativo anteriore del Regno Unito PETER STORM, che designa i prodotti della classe 18 corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli in cuoio e sue imitazioni, borse, cartelle, zaini, bauli, bagagli, valigie, borse mille-usi, cinture, portafogli».

7 L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 207/2009].

8 In merito al ricorso del 30 maggio 2006 della ricorrente, l’interveniente veniva invitata dall’UAMI, il 4 luglio 2006, a fornire la prova che il marchio anteriore fosse stato effettivamente utilizzato, ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009) nonché della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), nella sua versione applicabile ai fatti di specie, entro un termine che scadeva il 5 settembre 2006. Questo termine è stato prorogato dall’UAMI al 5 novembre 2006. La prova dell’effettivo utilizzo del marchio anteriore nel Regno Unito non è stata richiesta.

9 Il 6 novembre 2006, l’interveniente ha prodotto una deposizione testimoniale resa da un collaboratore dello studio legale che la rappresenta. In tale deposizione, il collaboratore di cui trattasi indicava che l’interveniente era la controllante delle società M. e B., e che il marchio anteriore era stato utilizzato durante il periodo di cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario. L’interveniente ha altresì presentato il catalogo autunno/inverno 2002 della società M. pubblicato nel Regno Unito, all’interno del quale figura una collezione di articoli di abbigliamento posti in commercio con il marchio PETER STORM, i loro prezzi, nonché la lista dei negozi siti nel Regno Unito in cui tali articoli sono venduti. Inoltre l’interveniente ha mostrato il catalogo primavera/estate 2004 della società M. pubblicato nel Regno Unito nel quale rientra una collezione di calzature vendute con il marchio PETER STORM ed i loro prezzi.

10 A seguito delle osservazioni della ricorrente del 20 febbraio 2007, nelle quali questa sosteneva che la prova dell’effettivo uso del marchio anteriore era insufficiente, l’interveniente, invitata dall’UAMI a presentare le sue osservazioni, ha prodotto, il 4 maggio 2007, una deposizione testimoniale resa dalla sua segretaria. In questa deposizione, quest’ultima osserva che l’interveniente era presente in tutto il Regno Unito grazie alle sue catene di negozi al dettaglio M. e B., e che le vendite dei prodotti identificati dal marchio anteriore per gli articoli d’abbigliamento, le calzature e la cappelleria, ammontavano ad oltre 11 milioni di sterline (GBP) nel corso di un periodo di quattro settimane nel dicembre del 2004. Tale deposizione è stata corredata da una relazione finanziaria sulle operazioni commerciali, che include l’elenco delle vendite dei prodotti identificati da un codice nel corso delle quattro settimane del mese di dicembre 2004.

11 Il 30 novembre 2007, la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione.

12 Il 14 gennaio 2008, l’interveniente proponeva un ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 270/2009) avverso la decisione della divisione di opposizione.

13 Con decisione 28 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso. In particolare, ha considerato che la prova dell’effettivo utilizzo del marchio anteriore era stata dimostrata per gli articoli di abbigliamento, le calzature e la cappelleria. Essa ha concluso che, data l’identità dei prodotti designati dal marchio richiesto e dal marchio anteriore e l’esistenza di un certo grado di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i due marchi in questione, e tenuto conto del livello d’attenzione medio di cui il consumatore medio darà prova in occasione dell’acquisto dei prodotti in causa, sussistesse un rischio di confusione tra i due segni in causa.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– respingere integralmente l’opposizione;

– condannare l’UAMI alle spese.

15 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

16 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del rinvio globale da parte della ricorrente degli scritti presentati dinanzi all’UAMI

17 La ricorrente rinvia all’insieme degli argomenti presentati per iscritto in occasione del procedimento dinanzi all’UAMI.

18 In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, se il corpo del ricorso può essere sostenuto e completato su punti specifici con rinvii a estratti di documenti che vi sono allegati, un rinvio generale ad altri scritti non può sanare l’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, in forza delle disposizioni sopra ricordate, debbono figurare nel ricorso stesso [v. sentenze del Tribunale 14 settembre 2004, causa T‑183/03, Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), Racc. pag. II‑3113, punto 11; 19 ottobre 2006, cause riunite da T‑350/04 a T‑352/04, Bitburger Brauerei/UAMI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud e Anheuser Busch Bud), Racc. pag. II‑4255, punto 33, e 15 ottobre 2008, cause riunite da T‑305/06 a T‑307/06, Air Products and Chemicals/UAMI – Messer Group (Ferromix, Inomix e Alumix), non pubblicata nella Raccolta, punto 21].

19 Non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse si riferiscono [sentenza del Tribunale 17 aprile 2008, causa T‑389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./UAMI – Pelikan (Rappresentazione di un pellicano), non pubblicata nella Raccolta, punto 19]. Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui rinvia...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT