Sentenze nº T-359/04 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 09, 2010

Resolution DateSeptember 09, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-359/04

Nella causa T‑359/04,

British Aggregates Association, con sede in Lanark (Regno Unito),

Healy Bros. Ltd, con sede in Middleton (Irlanda),

David K. Trotter & Sons Ltd, con sede in Manorhamilton (Irlanda),

rappresentate dal sig. C. Pouncey, solicitor, e dall’avv. L. Van den Hende,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Flett e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. M. Bethell, successivamente dalle sig.re E. Jenkinson e I. Rao, ed infine dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra M. Hall e dal sig. G. Facenna, barristers,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2004, C (2004) 1614 def., di non sollevare obiezioni nei confronti della modifica dell’esenzione, in Irlanda del Nord, dal prelievo sugli aggregati nel Regno Unito,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek e V.M. Ciucă (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 La prima ricorrente, British Aggregates Association (in prosieguo: la «BAA»), è un’associazione che raggruppa piccole imprese indipendenti che coltivano cave nel Regno Unito. Essa conta 55 membri, che coltivano più di 100 cave. La maggior parte dei suoi membri coltiva cave in Gran Bretagna (con l’esclusione, quindi, dell’Irlanda del Nord). Nel caso di specie, la BAA agisce per conto dei suoi aderenti che coltivano cave in Gran Bretagna.

2 La seconda ricorrente, Healy Bros. Ltd, e la terza ricorrente, David K. Trotter & Sons Ltd (in prosieguo: la «DK Trotter»), sono produttrici di aggregati con sede in Irlanda.

3 La presente causa riguarda l’esenzione da una tassa ambientale, concessa in Irlanda del Nord, che la Commissione delle Comunità europee, nella decisione 7 maggio 2004, C (2004) 1614 def., indirizzata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Aiuto N 2/04 − Prelievo sugli aggregati − Irlanda del Nord) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha considerato un aiuto compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, sulla base della fase di esame preliminare. Una comunicazione sintetica di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 aprile 2005 (C 81, pag. 4). Secondo la Commissione, le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina») sono state rispettate.

Regime generale dell’AGL

4 Il regime generale di tale tassa ambientale, denominato «[i]ntroduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord» («Aggregates Levy»; in prosieguo: l’«AGL»), è stato introdotto nel Regno Unito dagli artt. 16‑49 della seconda parte del Finance Act 2001 (legge finanziaria per l’anno 2001) e dai suoi allegati 4‑10.

5 Le disposizioni che prevedono l’istituzione dell’AGL sono entrate in vigore il 1° aprile 2002, in applicazione del regolamento di esecuzione del Finance Act 2001.

6 Il Finance Act 2001 è stato modificato dagli artt. 129‑133 e dall’allegato 38 del Finance Act 2002 (legge finanziaria per l’anno 2002). Le disposizioni così modificate hanno aggiunto, in particolare, un periodo transitorio per l’introduzione della tassa in Irlanda del Nord.

7 L’AGL è applicata nella misura di 1,60 sterline inglesi (GBP) per ogni tonnellata di aggregati che costituisce oggetto di sfruttamento commerciale (art. 16, n. 4, della legge finanziaria per l’anno 2001).

8 L’art. 16, n. 2, del Finance Act 2001, come modificato, dispone che l’AGL è dovuta laddove un quantitativo di aggregati soggetti alla tassa costituisca oggetto di sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Essa riguarda dunque sia gli aggregati importati, sia quelli estratti nel Regno Unito.

9 Con decisione 24 aprile 2002, C (2002) 1478 def. (Aiuto N 863/01 – Prelievo sugli aggregati) (in prosieguo: la «decisione del 2002»), la Commissione ha approvato l’AGL. Una comunicazione sintetica di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 giugno 2002 (C 133, pag. 11).

10 Nella decisione del 2002 la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni contro l’AGL, ritenendo che l’ambito di applicazione di quest’ultima fosse giustificato dalla logica e dalla natura del regime fiscale in questione, e che l’AGL, conseguentemente, non fosse già ad un primo esame qualificabile come aiuto, ai sensi dell’art. 87 CE.

11 L’AGL è un’ecotassa gravante sugli aggregati volta a ridurre e razionalizzare l’estrazione dei minerali abitualmente utilizzati come aggregati, favorendone la sostituzione con materiali riciclati o materiali vergini esenti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

12 L’AGL si applica allo sfruttamento commerciale di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate come aggregati, ma non grava su tali materiali se sono usati per altri fini. Tuttavia, l’AGL è riscossa soltanto sugli aggregati vergini. Per contro, essa non è riscossa né sugli aggregati estratti in quanto sottoprodotti o scarti di altri processi, né sugli aggregati riciclati.

13 Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, la legge finanziaria per l’anno 2001 prevedeva un regime di esenzione decrescente dall’AGL, ripartito su cinque anni. Il primo anno prevedeva un’aliquota dello 0% per l’AGL. L’aliquota aumentava del 20% ogni anno, per raggiungere infine il 100% dopo cinque anni. Il costo del provvedimento, vale a dire la perdita di introiti fiscali per il Regno Unito, era stimato in 45 milioni di GBP per detti cinque anni.

14 Il Regno Unito giustificava questo trattamento speciale dell’Irlanda del Nord con il proposito di evitare il rischio temporaneo di perdita di competitività internazionale delle imprese di estrazione e trattamento di aggregati vergini dell’Irlanda del Nord, derivante dalla situazione specifica di quest’ultima all’interno del Regno Unito, in quanto essa condivide un confine terrestre con un altro Stato membro. L’importazione e l’esportazione di aggregati e di prodotti trasformati verso e dall’Irlanda del Nord sono dunque più agevoli che in altre regioni del Regno Unito.

15 Conseguentemente, nella propria decisione del 2002, la Commissione ha dichiarato il regime di esenzione decrescente relativo all’Irlanda del Nord compatibile con il mercato comune e non ha avviato il procedimento formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE.

16 La decisione del 2002 è successivamente stata oggetto di un ricorso di annullamento parziale proposto dalla BAA dinanzi al Tribunale (sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑210/02, British Aggregates/Commissione, Racc. pag. II‑2789). In tale causa, la BAA non aveva contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’introduzione progressiva dell’AGL in Irlanda del Nord rappresentava un aiuto compatibile con il mercato comune, bensì la valutazione della Commissione secondo cui l’AGL non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

17 Con sentenza 13 settembre 2006, British Aggregates/Commissione, punto 16 supra, il Tribunale ha respinto il ricorso della BAA. Nella propria sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non era incorsa in alcun errore manifesto nella valutazione del campo di applicazione della tassa sugli aggregati e che, pertanto, l’AGL non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La BAA ha impugnato tale sentenza in data 27 novembre 2006.

18 Con sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, British Aggregates/Commissione (Racc. pag. I‑10505), la Corte ha annullato la sentenza 13 settembre 2006, British Aggregates/Commissione, punto 16 supra, e ha rinviato la causa al Tribunale.

Modifiche dell’AGL relative all’esenzione concessa per l’Irlanda del Nord

19 Avendo riscontrato che, con l’introduzione progressiva dell’AGL in Irlanda del Nord, gli obiettivi perseguiti non si realizzavano come previsto, il Regno Unito ha deciso di sostituire l’esenzione decrescente sugli aggregati in Irlanda del Nord con un nuovo regime di esenzione.

20 Anche dopo l’introduzione progressiva dell’AGL era stato rilevato un aumento delle importazioni non dichiarate di aggregati in Irlanda del Nord provenienti dall’Irlanda sulle quali l’AGL non era stata versata, per cui vi era un rischio significativo di perdita di competitività dell’industria degli aggregati in Irlanda del Nord. Inoltre, i benefici ambientali auspicati in Irlanda del Nord non si realizzavano come previsto. Tale situazione veniva imputata alla limitata disponibilità, in Irlanda del Nord, di materiali riciclati e sostitutivi non soggetti al prelievo e alla pressoché totale inesistenza di infrastrutture di raccolta e di trattamento di detti materiali. Conseguentemente, secondo le autorità del Regno Unito, l’introduzione progressiva dell’AGL non ha lasciato all’industria dei prodotti trasformati dell’Irlanda del Nord abbastanza tempo per adeguarsi a tale evoluzione ricorrendo a materiali riciclati o sostitutivi.

21 Per questi motivi il Regno Unito ha sostituito il regime di esenzione decrescente in Irlanda del Nord con un nuovo regime di esenzione. In base a detto nuovo regime, al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi ambientali perseguiti, gli operatori stabiliti in Irlanda del Nord che hanno concluso un accordo ambientale con le autorità del Regno Unito versano solamente, tra il 1° aprile 2004 ed il 31 marzo 2011, il 20% dell’AGL e beneficiano pertanto di una percentuale di esenzione dall’AGL pari all’80%. Tuttavia, tale esenzione è sottoposta alla condizione che le imprese che intendono beneficiarne si impegnino formalmente e rispettino accordi negoziati con il governo del Regno Unito che le obbligano a partecipare ad...

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